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Parere

Parere n. 1386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Talea Societa' di Gestione Immobiliare s.p.a. e Coop Liguria s.c.c. contro il Comune di Arenzano, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria e nei confronti di Jesar s.r.l. e Penny Market s.r.l. . 1. Con ricorso principale per l’annullamento: a) dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Arenzano n. 549 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto “Ampliamento locale commerciale per realizzazione media struttura di vendita e adeguamento spazio esterno per parcheggio presso il civ. 26 di via di Francia”; b) nonché di ogni atto preparatorio, presupposto e/o conseguente e/o connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: - il parere n. 30/2018 della Commissione Locale per il paesaggio emesso nella seduta dell’8 ottobre 2018; - per quanto di ragione, il silenzio della Soprintendenza ex art. 146, comma 9, d. lgs. n. 42/2004; - la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento in materia paesaggistica. 2. Con motivi aggiunti, per l’annullamento, previa assunzione di misure cautelari: a) dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla Jesar s.r.l. n. 551 dell’11 dicembre 2019, avente ad oggetto “Ampliamento locale commerciale per realizzazione media struttura di vendita e adeguamento spazio esterno per parcheggio presso il civ. 26 di via di Francia – Variante all’Autorizzazione Paesaggistica n. 549/2018”; b) del permesso di costruire n. 24/2020 rilasciato alla Jesar s.r.l. in data 14 febbraio 2020, con il quale è stato assentito l’“Ampliamento locale commerciale per realizzazione media struttura di vendita e adeguamento spazio esterno per parcheggio presso il civ. 26 di via di Francia”; c) dell’autorizzazione all’apertura di media struttura di vendita nei locali siti in Via Francia 25 rilasciata a Penny Market s.r.l. in data 3 marzo 2020, n. 787/2020; d) nonché di ogni atto preparatorio, presupposto e/o conseguente e/o connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: - il parere n. 18/2019 della Commissione Locale per il paesaggio emesso nella seduta del 3 ottobre 2019; - il silenzio della Soprintendenza ex art. 146, comma 9, D. Lgs. 42/2004; - la proposta del provvedimento formulata dal responsabile del procedimento in materia paesaggistica; - la Convenzione rep. 4715, racc. 4048 in data 30 gennaio 2020 tra il Comune di Arenzano e Jesar s.r.l.; - la nota del Comune di Arenzano – Area II – Sviluppo economico – SUAP prot. n. 1427 dell’11 maro 2020, con la quale è dato atto della “verifica della conformità alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione dell’attività di media struttura di vendita in Via Francia 26”; - il PUC di Arenzano, Norme di conformità, disciplina degli Ambiti Riqualificazione 01R, Tessuto ID/1, nella parte in cui annovera tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici nella misura del 10% e del 20%.

Giustizia amministrativa202100127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire e autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita nel Comune di Arenzano.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso principale, l’autorizzazione paesaggistica comunale n. 549 del 18 dicembre 2018 e gli atti presupposti, deducendo violazione degli artt. 136 e 146 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 10 della l.r. Liguria n. 13/2014, del d.P.C.M. 12 dicembre 2005 e del PTCP, nonché eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, difetto di motivazione, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica in variante n. 551 dell’11 dicembre 2019, il permesso di costruire n. 24/2020, l’autorizzazione all’apertura della media struttura di vendita n. 787/2020 e ulteriori atti connessi, deducendo sia illegittimità derivata sia vizi propri. La controinteressata Penny Market s.r.l. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale dei motivi aggiunti. Le ricorrenti hanno poi riassunto il giudizio davanti al TAR Liguria. Con parere interlocutorio del 2021 la Sezione ha dichiarato l’improcedibilità dei soli motivi aggiunti, chiedendo una relazione sul ricorso principale. Successivamente, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sulla dichiarazione espressa delle ricorrenti di non avere più interesse alla trattazione dell’affare e sull’applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche, del permesso di costruire, dell’autorizzazione commerciale e degli altri atti impugnati.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione delle ricorrenti del 28 febbraio 2024, con cui è stato comunicato il venir meno dell’interesse alla trattazione dell’affare, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la volontà espressa delle ricorrenti di non coltivare più il gravame impone la declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione del controinteressato determina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso cui essa si riferisce; nel caso esaminato, la Sezione ha ritenuto che l’opposizione riguardasse i soli motivi aggiunti.

  • art. 46 c.p.a.

    atto di costituzione in giudizio ex art. 46 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla riassunzione del giudizio davanti al TAR Liguria conseguente alla trasposizione dei motivi aggiunti.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    art. 146, comma 9, d. lgs. n. 42/2004

    La norma era richiamata dai motivi di ricorso e riguardava il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il silenzio della Soprintendenza; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    artt. 136 e 146, D. Lgs. N. 42/2004

    La disposizione era invocata in relazione alla tutela paesaggistica; il relativo motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 10 l.r. Liguria n. 13/2014

    art. 10, L.R. Liguria n. 13/2014

    Richiamata dalle ricorrenti a sostegno delle censure paesaggistiche; non è stata oggetto di valutazione sostanziale.

  • d.P.C.M. 12 dicembre 2005

    Richiamato tra le fonti asseritamente violate dagli atti paesaggistici impugnati; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Il principio dispositivo opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario, sicché il Consiglio di Stato non procede all’esame del merito quando il ricorrente dichiari di non voler più coltivare il gravame.
  • Quando l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 sia riferita esclusivamente ai motivi aggiunti, la trasposizione in sede giurisdizionale riguarda, in linea di principio, il solo atto processuale cui l’opposizione si riferisce, restando necessario un distinto esame del ricorso principale.

Impugnazione di autorizzazioni paesaggistiche e titoli edilizio-commerciali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due società contro il Comune di Arenzano, il Ministero della cultura e la Soprintendenza, nei confronti delle società beneficiarie dell’intervento. L’affare concerne l’ampliamento di un locale commerciale, la realizzazione di una media struttura di vendita e l’adeguamento degli spazi esterni destinati a parcheggio.

Atti impugnati

Con il ricorso principale sono state contestate l’autorizzazione paesaggistica comunale n. 549 del 18 dicembre 2018 e gli atti presupposti, inclusi il parere della Commissione locale per il paesaggio, il silenzio della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e la proposta del responsabile del procedimento.

Con motivi aggiunti sono stati impugnati:

  • l’autorizzazione paesaggistica in variante n. 551 dell’11 dicembre 2019;
  • il permesso di costruire n. 24/2020;
  • l’autorizzazione all’apertura della media struttura di vendita n. 787/2020;
  • il parere della Commissione locale per il paesaggio;
  • la convenzione urbanistica tra il Comune e la società beneficiaria;
  • la verifica comunale di conformità alla programmazione commerciale e urbanistica regionale;
  • alcune previsioni del PUC di Arenzano relative agli ampliamenti volumetrici qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia.

Motivi dedotti

Le ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 136 e 146 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 10 della l.r. Liguria n. 13/2014, del d.P.C.M. 12 dicembre 2005 e del PTCP. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, perplessità, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché illegittimità derivata degli atti successivi rispetto agli atti paesaggistici originari.

Opposizione e trasposizione dei motivi aggiunti

La controinteressata Penny Market s.r.l. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale dei motivi aggiunti, che costituivano l’unico atto notificatole. Le ricorrenti hanno riassunto il giudizio davanti al TAR Liguria.

Con il parere interlocutorio n. 760/2021 la Sezione ha ritenuto che l’opposizione riguardasse il solo ricorso per motivi aggiunti e ne ha rilevato l’improcedibilità, con assorbimento della domanda cautelare. È stata invece richiesta un’ulteriore relazione ministeriale sul ricorso principale. Il Ministero ha poi riferito che il TAR Liguria aveva dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti trasposto in sede giurisdizionale.

Sopravvenuta carenza di interesse

Nel corso dell’istruttoria, con comunicazione del 28 febbraio 2024, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che le società non avevano più interesse alla trattazione dell’affare. Il Ministero della cultura ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame.

Decisione del Consiglio di Stato

La Sezione ha preso atto della dichiarazione espressa delle ricorrenti e ha applicato il principio dispositivo, ritenuto operante anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il venir meno dell’interesse alla decisione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche, del permesso di costruire, dell’autorizzazione commerciale, della convenzione e delle previsioni del PUC. Il parere si conclude con la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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