Cassazione Penale, Ordinanza n. 10681/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, limitandosi a ridurre la durata delle pene accessorie. I motivi dedotti denunciavano, da un lato, violazione di legge penale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla sussistenza dell'aggravante; dall'altro, vizio di motivazione per la diversa valutazione della sua posizione rispetto a quella del coimputato. La Corte rileva però che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, fondata su argomentazioni generiche e non accompagnata da deduzione di travisamento della prova. La memoria depositata il 13 novembre 2025 non mutava la sostanza delle doglianze; quella depositata il 24 novembre 2025 è stata ritenuta tardiva rispetto all'udienza camerale del 3 dicembre 2025, quindi non esaminabile.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Le memorie devono essere depositate nel termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale; il deposito tardivo comporta inammissibilità e impedisce l'esame dell'atto.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente tramite il tema del travisamento della prova e della valutazione del merito, senza affermazioni autonome sulla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate da specifiche deduzioni di violazione di legge o di travisamento della prova.
- Le doglianze formulate in modo generico, che si limitano a compendiare elementi fattuali senza individuare puntualmente l'errore logico-giuridico della decisione impugnata, non integrano rituali motivi di ricorso per cassazione.
- Nel procedimento camerale di cassazione le memorie devono essere depositate nel termine previsto dall'art. 611 c.p.p.; il deposito oltre il termine è tardivo e la memoria non può essere presa in considerazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando la Corte ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile, anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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