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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24718/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere (26/09/2022) per fatti ricollegati agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990. Serrao deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la pronuncia del riesame si è limitata a formule di stile e a valorizzare solo il numero/natura dei reati e la personalità dell'indagato, senza una rigorosa valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. In particolare insiste che i cd. reati-fine risalgono al 2017 e non sarebbe emersa attività successiva che giustifichi il mantenimento della misura, quindi manca l'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo ampio e coerente la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la professionalità del Serrao, i suoi legami con sodalizio strutturato e l'operatività attuale del gruppo (la contestazione associativa era formulata anche in termini 'con condotte protrattesi nell'attualità'). La Corte ha inoltre osservato che, per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990), opera una presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia in carcere: il tempo trascorso può essere elemento di prova contraria ma per superare la presunzione occorrono elementi specifici (es. scioglimento del gruppo, recesso individuale, ravvedimento). La Corte ha respinto la richiesta di riesame dei fatti, ha confermato l'adeguatezza della scelta della misura (esclusa l'idoneità dei domiciliari) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73 D.P.R. 09/10/1990, n. 309

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; i delitti-scuola (reati-fine) contestati concorrono a qualificare la gravità indiziaria e la professionalità delinquenziale dell'indagato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74 D.P.R. 09/10/1990, n. 309

    Rilevante quale fattispecie associativa in materia di stupefacenti; per i reati ricompresi qui opera la presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (richiesta specifica di motivazione per superare la presunzione).

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) e la necessità che siano concrete e attuali; la novella del 2015 ha enfatizzato il requisito dell'attualità.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Individua una presunzione relativa (iuris tantum) di gravità delle esigenze cautelari per determinate fattispecie (tra cui reati indicati nell'art. 74 DPR 309/90), rendendo la custodia cautelare presumibilmente adeguata salvo prova contraria.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'obbligo di motivazione della misura anche rispetto alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto; tuttavia, per i reati soggetti alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, tale adempimento non è sempre necessario salvo che emergano elementi contrari.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto nell'art. 274 c.p.p. l'elemento dell'attualità del pericolo di reiterazione, richiedendo al giudice una specifica ponderazione di tale requisito al momento dell'adozione della misura.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; ordine operativo conseguente alla decisione.

Massime di principio

  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui l'associazione in materia di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la misura è presumibilmente giustificata salvo elementi concreti e specifici che la smentiscano.
  • La mera distanza temporale tra le condotte contestate e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; per superare la presunzione occorrono fatti specifici (es. scioglimento del gruppo, recesso individuale, ravvedimento) che dimostrino l'attenuazione del rischio.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo rigoroso e specifico sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valutando professionalità delinquenziale, collegamenti con sodalizio, operatività dell'organizzazione e natura delle condotte.
  • La scelta della misura deve tener conto dell'effettiva capacità delle misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico) di impedire la prosecuzione dell'attività illecita; se tali misure non sono idonee a eliminare il rischio, la custodia in carcere può risultare adeguata.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione dei fatti o per sostituirsi al giudice del merito: i ricorsi che mirano a diversa lettura dei dati di fatto sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • Se il difensore vuole contestare l'attualità del pericolo a motivo della lontananza temporale, deve proporre elementi probatori concreti e specifici che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari.

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