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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - dell’ordinanza sindacale a firma del vice sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini n. 3-OMISSIS-, notificata in data 7 gennaio 2026, con cui è stato ordinato ai sig.ri -OMISSIS-, nonché all'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, della diocesi di Arezzo - Cortona -Sansepolcro: di provvedere -alla rimozione dei rifiuti decritti nella premessa dell'ordinanza stessa, avviando al recupero e/o smaltimento presso idoneo impianto autorizzato i rifiuti presenti e consecutivamente precedendo al ripristino dello stato dei luoghi; - di rendere conto all'amministrazione, attraverso fatture e/o certificazioni dell'avvenuto conferimento dei rifiuti oggetto della presente ordinanza, presso gli impianti di stoccaggio recupero e/o smaltimento dei rifiuti regolarmente autorizzati; - di ottemperare alla stessa ordinanza in tempi brevi e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica; - di ogni altro atto connesso, presupposto, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva la rimozione di rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, il ripristino dei luoghi e la rendicontazione dell'adempimento entro trenta giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari ordinanza rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, in questa fase sommaria, un possibile fumus boni iuris con riferimento all'omessa valutazione da parte del Comune delle produzioni endoprocedimentali presentate dai ricorrenti. È stato inoltre dedotto, o comunque ravvisato dal giudice ai fini cautelari, un periculum in mora, poiché i ricorrenti risultavano obbligati alla rimozione dei rifiuti indipendentemente dalla posizione dell'Istituto Diocesano, anch'esso parte del giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato la possibile omessa considerazione delle produzioni endoprocedimentali dei ricorrenti e l'immediata sottoposizione degli stessi all'obbligo di rimozione dei rifiuti entro trenta giorni. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata fino alla definizione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa ravvisando congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile omessa valutazione da parte dell'amministrazione delle produzioni endoprocedimentali del destinatario del provvedimento può integrare il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell'atto, senza anticipare la definizione del merito.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'atto impugnato impone ai ricorrenti l'esecuzione immediata di attività materiali onerose, come la rimozione e lo smaltimento di rifiuti entro un termine ravvicinato.
  • La tutela cautelare può essere concessa quando l'obbligo imposto ai ricorrenti conserva autonoma efficacia nei loro confronti, anche se il provvedimento individua ulteriori soggetti corresponsabili o destinatari.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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