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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13908/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un'amministrazione statale e da un istituto scolastico nei confronti del fallimento di un consorzio stabile, in relazione a un credito pecuniario sorto da rapporti contrattuali di appalto/fornitura di servizi. Il Tribunale di Roma si è dichiarato territorialmente incompetente, ritenendo non utilmente applicabile il forum destinatae solutionis e valorizzando un foro contrattuale indicato dalle parti. Il fallimento ha proposto regolamento di competenza con tre motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 25, comma 2, c.p.c., sostenendo che, trattandosi di causa in cui è evocata l'Avvocatura dello Stato, la competenza spettasse a Roma quale luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita; 2) mancata applicazione del criterio del foro erariale, richiamando l'art. 1182 c.c. e sostenendo che per l'obbligazione di valuta il pagamento dovesse avvenire al domicilio del creditore, combinando tale regola con l'art. 25 c.p.c., con conseguente competenza di Roma quale sede della tesoreria ministeriale; 3) erronea individuazione di un foro contrattuale, in contrasto con l'inderogabilità del foro erariale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, disponendo che la causa vi fosse riassunta nel termine di legge. Ha ritenuto decisivo che, nelle obbligazioni pecuniarie dovute da pubbliche amministrazioni, il criterio del forum destinatae solutionis si individua nel luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore; nel caso concreto, trattandosi di Ministero convenuto, tale luogo era Roma. Ha inoltre escluso che potesse attribuirsi rilievo alla tesoreria dell'istituto scolastico evocato in solido, e ha affermato che, in presenza di più convenuti con una pubblica amministrazione litisconsorte necessario, prevale il foro erariale, avente natura funzionale e inderogabile, idoneo a escludere anche un eventuale foro convenzionale diverso. Le spese sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, c.p.c.

    foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione

    nei giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione convenuta, la competenza territoriale si determina in relazione al luogo di insorgenza o di esecuzione dell'obbligazione, con applicazione del criterio del forum destinatae solutionis e con prevalenza del foro erariale, se pertinente.

  • art. 1182 c.c.

    nelle obbligazioni pecuniarie rileva il luogo di adempimento del credito, che va coordinato con il criterio speciale dell'art. 25 c.p.c. quando il debitore è una pubblica amministrazione.

  • c.p.c. art. 144

    richiamato dal Tribunale come norma sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e sul collegamento con il distretto dell'Avvocatura dello Stato.

  • Cass. Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329

    richiamata a supporto del principio per cui, nelle obbligazioni pecuniarie verso pubbliche amministrazioni, il luogo di adempimento coincide con la sede della tesoreria dell'ente debitore.

  • Cass. 20 maggio 1978, n. 2510

    richiamata a sostegno della medesima regola sul luogo di adempimento verso pubbliche amministrazioni.

  • Cass. 3505/2020

    richiamata per affermare che il pagamento mediante accredito o altre modalità equivalenti non muta il luogo dell'adempimento, trattandosi di mera semplificazione delle modalità di riscossione.

  • Cass. 30006/2018

    richiamata per il principio che le modalità alternative di pagamento non spostano il luogo dell'adempimento ai fini della competenza territoriale.

  • Cass. 26883/2020

    richiamata per affermare che, nelle cause con pluralità di convenuti in cui vi sia una pubblica amministrazione litisconsorte necessario, prevale il foro erariale, qualificato come competente funzionale e inderogabile.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione, il foro del luogo di adempimento si identifica, ai fini della competenza territoriale, con il luogo in cui ha sede la tesoreria dell'ente debitore, anche se il pagamento possa avvenire tramite accredito o altre forme facoltative di riscossione.
  • Il foro erariale, quando applicabile, ha natura funzionale e inderogabile e prevale su eventuali fori convenzionali o su criteri territoriali diversi.
  • In presenza di più convenuti, se tra essi vi è una pubblica amministrazione litisconsorte necessario, la competenza resta attratta dal foro erariale, che non può essere superato dal foro pattizio individuato dalle parti.
  • Le modalità tecniche di pagamento scelte o richiedibili dal creditore non mutano il luogo giuridico dell'adempimento e non incidono sulla determinazione della competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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