Cassazione Civile, Ordinanza n. 09581/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra ex conviventi more uxorio che avevano sottoscritto una scrittura privata per regolare i rispettivi rapporti economico-patrimoniali alla cessazione della convivenza. Il creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta in base a tale scrittura. L’opponente sosteneva di avere già estinto l’obbligazione mediante rinuncia della controparte alla designazione quale beneficiaria di una polizza assicurativa, invocando la datio in solutum ex art. 1197 c.c., e formulava anche una domanda riconvenzionale di restituzione del differenziale tra valore della polizza e importo del debito. Il creditore opposto contestava l’efficacia estintiva della rinuncia e proponeva querela di falso, assumendo che la scrittura privata fosse stata falsificata nel contenuto e non potesse quindi provare il suo consenso alla prestazione in luogo dell’adempimento. In primo grado il Tribunale aveva dato rilievo alla querela di falso, dichiarato inefficace la scrittura, respinto l’opposizione e rigettato la riconvenzionale; in appello la decisione veniva riformata, con rigetto della querela di falso e declaratoria di estinzione dell’obbligazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c. e del diritto di difesa, per mancato rinvio dell’udienza e per asserita assenza di discussione orale adeguata; 2) violazione delle regole sulla valutazione della prova e del principio di non contestazione, omesso esame di fatti decisivi e dei documenti prodotti; 3) violazione degli artt. 1197 e 1277 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la vicenda come datio in solutum e travisato il contenuto probatorio; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c., per asserita introduzione in appello di fatti e prospettazioni nuove e inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha osservato che, nel caso concreto, la discussione orale vi era stata e che l’art. 281 sexies c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale nel disporre o differire la discussione; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificamente indicato, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., il contenuto delle istanze e delle difese svolte, né aveva allegato in concreto quale lesione difensiva avesse subito. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il secondo per cumulo eterogeneo di censure, genericità dei richiami ai fatti e ai documenti, e improprio tentativo di rivalutazione del merito; il terzo per le medesime ragioni, in quanto mirava a una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove; il quarto per genericità e mancata specifica localizzazione delle domande nuove o delle nuove produzioni dedotte. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione dell’altalenante esito dei precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 281 sexies c.p.c.
"il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione"
la disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale sia nel disporre la discussione orale sia nel differirla a istanza di parte; non impone un rinvio automatico né configura una nullità in assenza di differimento.
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione del contraddittorio nel caso concreto.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa; la Corte ne ha escluso la violazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo; la Corte ne ha escluso la violazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di non contestazione e valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità e per improprio riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il merito.
art. 214 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione utilmente scrutinabile nel merito.
art. 1197 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della vicenda come prestazione in luogo dell'adempimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché sollecitava una diversa ricostruzione fattuale.
art. 1277 c.c.
richiamato insieme all'art. 1197 c.c. per contestare la qualificazione dell'estinzione dell'obbligazione; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità.
art. 345 c.p.c.
richiamato per dedotta introduzione di novità in appello; la censura è stata giudicata inammissibile per genericità e difetto di specifica indicazione.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
la Corte ha ribadito che non è consentito cumulare indistintamente vizi eterogenei e che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito o della sufficienza della motivazione nei termini pretesi dal ricorrente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte lo ha applicato rigorosamente, rilevando la mancata trascrizione e specifica localizzazione degli atti, dei documenti e delle deduzioni processuali posti a fondamento dei motivi.
art. 157, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che l'eventuale nullità del modello decisorio ex art. 281 sexies può dirsi sanata quando la parte non compie gli atti necessari a far procedere il giudice nelle forme ordinarie.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di travisamento della prova, quale rimedio proprio dell'errore di fatto revocatorio nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il rinvio dell'udienza di discussione non è dovuto automaticamente su semplice istanza di parte: il giudice conserva un potere discrezionale, il cui esercizio è sindacabile solo nei limiti della concreta lesione del diritto di difesa.
- La deduzione di una nullità processuale richiede la specifica indicazione dell'interesse effettivamente pregiudicato e degli atti processuali rilevanti; in cassazione opera in modo rigoroso l'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo profili riconducibili a numeri diversi dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non consente di distinguere e separare chiaramente le singole doglianze.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio: nei casi indicati dalla giurisprudenza il rimedio va individuato, secondo i presupposti, nell'impugnazione per revocazione o nei ristretti limiti del vizio di legittimità, non già nella sollecitazione di un nuovo giudizio di merito.
- La deduzione di novità in appello ex art. 345 c.p.c. deve essere specifica, con chiara indicazione del contenuto delle nuove domande, eccezioni o produzioni e della loro collocazione processuale; la mera affermazione generica non è sufficiente.
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