Ordinanza n. 1404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 51/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'appello ha contestato principalmente il difetto di istruttoria e la sproporzione della misura, deducendo inoltre il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla cessazione della partita IVA, che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività e il pagamento di debiti erariali rateizzati. La società non ha tuttavia confutato puntualmente i singoli elementi posti a fondamento del provvedimento amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando l'ordinanza del TAR. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate appariva fondato su un'articolata e puntuale istruttoria e su una pluralità di elementi oggettivi e concordanti: assenza di attività presso la sede dichiarata; individuazione di ulteriori luoghi di esercizio non comunicati all'Anagrafe tributaria o alla Camera di commercio; incongruenze tra l'attività comunicata e quella risultante dalla documentazione fiscale; difformità tra luoghi dichiarati e luoghi effettivamente riscontrati; volume d'affari superiore a un milione di euro realizzato in tempi contenuti, a fronte di capitale sociale minimo e struttura organizzativa incoerente; gestione anomala del parco autoveicoli; incertezze sulla disponibilità e titolarità dei veicoli; ingenti e reiterate inadempienze fiscali, comprese omissioni dichiarative e omessi versamenti IVA, IRES e IRAP; profili soggettivi di elevato rischio fiscale riferibili all'amministratore e ai soci. Tali elementi, considerati complessivamente, delineavano un quadro di grave pericolosità fiscale idoneo a giustificare la cessazione della partita IVA, senza violazione del principio di proporzionalità. Il difetto di fumus è stato ritenuto assorbente, sicché il giudice non ha accolto le censure cautelari. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972
Prevede la misura di cessazione della partita IVA, ritenuta astrattamente giustificata da un quadro complessivo di grave pericolosità fiscale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la cessazione della partita IVA può ritenersi assistita dal fumus boni iuris quando risulti fondata su una pluralità di elementi oggettivi e concordanti, quali l'assenza di attività presso la sede dichiarata, l'esistenza di sedi operative non comunicate, incongruenze tra attività formalmente dichiarata e attività documentata fiscalmente, anomalie organizzative e veicolari e reiterate violazioni degli obblighi fiscali.
- La valutazione della grave pericolosità fiscale può essere effettuata in modo complessivo, considerando unitariamente gli elementi oggettivi relativi all'attività e alla struttura dell'impresa, le irregolarità fiscali e i profili soggettivi di rischio riferibili all'amministratore e ai soci.
- La censura di difetto di istruttoria non è idonea a fondare la sospensione cautelare quando l'appellante si limiti a deduzioni generiche e assertive senza confutare puntualmente i singoli rilievi posti a fondamento del provvedimento amministrativo.
- Una misura di cessazione della partita IVA non viola il principio di proporzionalità quando, alla luce del quadro istruttorio complessivo, risulti idonea a fronteggiare una grave pericolosità fiscale accertata in via amministrativa.
- Nella fase cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris, ove assorbente, consente di respingere la domanda senza necessità di ulteriore autonoma valutazione degli altri presupposti cautelari.
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