Cassazione Penale, Sentenza n. 187/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e motivazione manifestamente illogica riguardo alla disponibilità delle armi presso le armerie (capo A e B), censurando l'uso di documenti unilaterali e testimonianze degli armaioli senza acquisizione degli originali; 2) vizio di motivazione in ordine all'identificazione del compratore come proprio il Grillanda (cioè richiesta di diversa valutazione delle prove documentali e bancarie); 3) vizio di motivazione circa l'attribuzione del maggior peso alla deposizione del teste assistito Gilli rispetto alle dichiarazioni dell'imputato, con riferimento a due pistole (Taurus e Colt) e all'elemento soggettivo; 4) omessa applicazione della diminuente ex art. 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 e errore nel cumulo delle pene tra reati puniti con pene eterogenee, nonché mancata risposta alla questione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono ritenuti richieste di rivalutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità (controllo limitato alla logica e all'esatto svolgimento del ragionamento giuridico, senza riesame degli indizi). Il quarto motivo è considerato manifestamente infondato: la presunta omissione nell'applicazione della diminuente ex art. 7 è mera congettura priva di interesse, e la questione del cumulo era già stata corretta favorevolmente dalla Corte d'appello (rideterminazione della pena con aumento solo della misura detentiva, correttamente motivato). Conseguentemente resta ferma la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena in 3 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione e multa di 8.000 euro; il ricorrente è condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 2 (fattispecie di reato per detenzione illecita di armi) e art. 7 (diminutiva applicabile in talune ipotesi): la Corte ha verificato che la pena risultante è compatibile sia con l'applicazione sia con la non applicazione della diminuente; l'accertamento della mancata applicazione della diminuente non è provato e la mera congettura non è sufficiente a ledere la motivazione
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.)
L'omesso avviso di cessione di armi alla autorità di pubblica sicurezza integra l'illecito: la Corte ha ritenuto integrato tale reato in relazione alle cessioni non denunciate dall'imputato
Regolamento t.u.l.p.s.
Norme regolamentari sulla documentazione e registri delle armi: la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione degli originali dei registri non renda illogica la motivazione che valorizza le dichiarazioni e i documenti acquisiti nel processo
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma che punisce la mancata custodia diligente di armi; la Corte ha confermato la condanna anche sulla base del mancato rinvenimento dell'arma in sede di perquisizione, integrando l'omessa custodia
Codice di procedura penale
Regola formale sulla limitazione dell'esposizione dei motivi nel ricorso; è stato richiamato per indicare che il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari
Codice di procedura penale
Disposizione che dispone condanna alle spese e possibilità di equo versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa
Codice penale
Criteri per la determinazione della pena e per la motivazione dell'aumento ex art. 133: citato nella valutazione del cumulo tra pene congiunte e alternative, con la Corte che ha ritenuto corretta la scelta motivata di aumentare una sola componente della pena
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla prova è molto limitato: non è consentita la rivalutazione degli indizi o la ridefinizione del peso delle prove; il controllo riguarda la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Le contestazioni basate su mere congetture o ipotesi non supportate da elementi probatori concreti sono improduttive in sede di legittimità e portano all'inammissibilità della doglianza.
- La mancata acquisizione dell'originale di un registro o documento non invalida automaticamente la valutazione probatoria quando esistono altre fonti (dichiarazioni, copie, attività di P.G.) che il giudice del merito valuta coerentemente.
- Se sia il giudice di primo grado che quello d'appello si conformano sui fatti (doppia conforme), le motivazioni si integrano e il controllo della Cassazione è ulteriormente ristretto.
- Sulla applicazione di una diminuente o su questioni di calcolo della pena: il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino l'omessa applicazione o l'errore; l'ipotesi indiziaria non basta.
- Nel cumulo tra reati puniti con pene eterogenee il giudice può operare un aumento motivato su una sola componente quando la struttura delle pene è congiunta per il reato principale e alternativa per i satelliti; l'appello può emendare errori di cumulo del primo grado.
- L'omessa comunicazione di cessione di un'arma e il mancato rinvenimento dell'arma presso il detentore in sede di perquisizione sono elementi idonei, se valutati dal giudice, a fondare rispettivamente i reati di mancata denuncia di cessione e di omessa custodia.
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