Ordinanza n. 1634/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa; nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, per la codanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e degli esami di profitto per l'accesso ai corsi di area medica, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il complesso dei decreti ministeriali, degli allegati, delle graduatorie, degli esiti delle prove e degli atti connessi alla procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone l'annullamento, l'ammissione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, fondato su fasce o coorti, sufficienze conseguite e recupero di voti rifiutati; la limitazione del recupero dei voti al caso di esito negativo del secondo appello; la mancata o inidonea concessione di strumenti compensativi connessi alla disabilità; la mancata attribuzione del punteggio relativo a una risposta asseritamente errata e la conseguente richiesta di arrotondamento del voto di Fisica da 17,9 a 18; l'asserita illegittimità dell'ordinamento per coorti anziché in base alla sommatoria dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti rimasti scoperti; il regime delle decadenze per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina con il d.lgs. n. 71/2025, con la legge delega, con i principi di imparzialità, ragionevolezza, affidamento, par condicio, legalità e buon andamento, nonché con la Costituzione e il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025: esso tutela i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina gli altri candidati in coorti graduando la maggiore o minore prossimità a tali condizioni, perseguendo anche l'obiettivo di saturare i posti disponibili. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami quali esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e concorrevano secondo condizioni omogenee. Quanto agli strumenti compensativi, dagli atti risultava richiesta soltanto un'ulteriore misura di ausilio, riscontrata con la possibilità di utilizzare una smart pen con sintesi vocale e cuffiette; l'eventuale correzione della risposta di Fisica non avrebbe comunque consentito di raggiungere la sufficienza. La pretesa di ulteriori strumenti, quali formulari e mappe concettuali, è stata ritenuta non fondata, dovendo gli strumenti compensativi essere rapportati alla disabilità e alla tipologia di prova senza attribuire un vantaggio competitivo. Il voto di 17,9 non poteva essere arrotondato a 18 ai fini del superamento dell'esame o della graduatoria, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 opera solo per la valutazione della carriera. È stata respinta anche la censura relativa alla sommatoria dei punteggi inferiori a 18, perché avrebbe stravolto le regole originarie e l'affidamento dei candidati. La doglianza sulla mancata redistribuzione dei posti è stata ritenuta carente d'interesse, non avendo il ricorrente dimostrato di possedere un punteggio sufficiente per ottenere l'assegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale maturata. Il regime delle decadenze è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni. Non è stata ravvisata una violazione non irrilevante dell'anonimato, poiché le modalità di chiusura dei contenitori, il sorteggio degli studenti e la rilevazione informatica da parte del CINECA rendevano non plausibile l'alterazione dei risultati. Sono state inoltre ritenute non manifestamente fondate le questioni costituzionali ed eurounitarie prospettate. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha condannato il ricorrente alle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei relativi presupposti, in particolare per la prognosi non favorevole sulle censure dedotte.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
La norma rimette alla disciplina ministeriale la rinuncia alla votazione conseguita negli esami di profitto prima della formazione della graduatoria nazionale; il TAR ne ha desunto che la rinuncia ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria non è liberamente esercitabile dopo un esito positivo al secondo appello.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
La disposizione legittima l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la possibilità di ricorrere ad altre sedi solo quando quelle prescelte non siano disponibili.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente, non ai fini del superamento dell'esame né della formazione della graduatoria.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti, senza derogare ai principi legislativi sull'ammissione al secondo semestre.
art. 11 preleggi
Il richiamo è stato ritenuto inconferente, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non fonda le censure rivolte alla disciplina amministrativa della procedura.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con indicazione nominativa dei destinatari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito base normativa per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, è compatibile con l'affidamento e la par condicio un sistema che ammetta ulteriori candidati, purché preservi la priorità di coloro che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordini gli altri secondo fasce o coorti parametrate alla loro prossimità a tali condizioni.
- Quando le prove di accesso costituiscono anche esami di profitto universitari, l'accettazione di un esito positivo conseguito al secondo appello può precludere il recupero del diverso voto non accettato al primo appello, se la disciplina legislativa e regolamentare collega la rinuncia alla fase precedente alla formazione della graduatoria.
- Gli strumenti compensativi nelle prove selettive devono essere commisurati sia alla disabilità sia alla tipologia della prova e non possono trasformarsi in strumenti idonei a fornire direttamente le risposte o ad attribuire un vantaggio rispetto agli altri candidati.
- Un arrotondamento previsto per la valutazione della carriera dello studente non può essere esteso, in assenza di una specifica previsione, al superamento della prova o alla formazione della graduatoria, soprattutto quando comprometterebbe la graduazione analitica dei punteggi.
- La domanda di redistribuzione di posti rimasti vacanti è priva di interesse se il candidato non dimostra che il proprio punteggio gli consentirebbe concretamente di ottenere l'assegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale maturata.
- La violazione dell'anonimato di una procedura selettiva è invalidante solo quando assume carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; la mera possibilità astratta di associazione tra candidato e codice non è sufficiente se la procedura assicura sigillatura, controlli e rilevazione informatica dei compiti.
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