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Sentenza

Sentenza n. 1444/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’Organo di garanzia regionale che aveva respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare/educativa irrogata a un alunno, consistente nella partecipazione a quattro incontri laboratoriali extracurriculari guidati dalla psicologa della scuola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare disposta dal dirigente scolastico, confermata dall’Organo di garanzia dell’istituto e successivamente dall’Organo di garanzia regionale. La sanzione traeva origine da un episodio nel quale l’alunno aveva afferrato e strattonato una compagna, condotta che il Consiglio di classe aveva ritenuto lesiva dei doveri di correttezza e della convivenza scolastica. La ricorrente ha dedotto otto gruppi di censure: violazione delle norme in materia di accesso agli atti e lesione del diritto di difesa; difetto di contraddittorio e mancata astensione della dirigente scolastica dalla presidenza dell’Organo di garanzia; insufficiente istruttoria per la mancata audizione di altri alunni presenti; difetto e genericità della motivazione, asseritamente coincidente con una disposizione del regolamento d’istituto; introduzione, da parte dell’Organo di garanzia, di un fatto nuovo e motivazione postuma; incompetenza o conflitto di interessi della dirigente per non avere avviato un procedimento disciplinare contro un’insegnante; ulteriore conflitto di interessi derivante da post pubblicati dalla dirigente su Facebook; violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e finalità educativa della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’accesso, ha rilevato che l’amministrazione aveva fornito i documenti specificamente richiesti e che i dinieghi o i parziali dinieghi relativi alle richieste generiche non erano stati autonomamente impugnati; in ogni caso, la ricorrente aveva potuto partecipare al procedimento, presentare osservazioni, produrre documenti ed esaminare gli atti rilevanti, sicché il diritto di difesa non era stato compromesso. È stata esclusa l’incompatibilità della dirigente scolastica: l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 249/1998 prevede espressamente che l’Organo di garanzia sia presieduto dal dirigente, e la mera circostanza che la sanzione sia stata adottata dal dirigente sulla base della deliberazione del Consiglio di classe non determina un conflitto di interessi. Le doglianze sulla mancata audizione di ulteriori testimoni sono state ritenute infondate, poiché i fatti essenziali risultavano adeguatamente istruiti e sostanzialmente ammessi dagli stessi alunni coinvolti, che ne avevano contestato soltanto l’interpretazione come gioco o scherzo. È stata ritenuta sufficiente la motivazione, fondata sulle relazioni dei docenti, sulle dichiarazioni dell’alunna coinvolta, sulle dichiarazioni dell’alunno e sul regolamento d’istituto; l’Organo di garanzia non aveva introdotto un fatto nuovo né integrato postumamente la motivazione, poiché la circostanza dello strattonamento risultava già dagli atti istruttori originari. Le censure relative alla condotta dell’insegnante e ai post della dirigente sono state respinte perché irrilevanti o comunque non dimostrative di un concreto conflitto di interessi: i post, pubblicati su un profilo privato, non contenevano riferimenti specifici ai fatti. Infine, il giudice ha ritenuto rispettati gradualità, proporzionalità e finalità educativa, valorizzando il carattere non meramente punitivo della misura, diretta a favorire la riflessione dell’alunno e il ripristino della corretta convivenza scolastica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 249/1998, come modificato dal d.P.R. 235/2007

    L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

    La previsione normativa esclude che la mera adozione della sanzione disciplinare da parte del dirigente, sulla base della deliberazione del Consiglio di classe, determini automaticamente l’incompatibilità del dirigente a presiedere l’Organo di garanzia.

  • art. 4 d.P.R. 249/1998, come modificato dal d.P.R. 235/2007

    La disciplina statutaria degli studenti è stata applicata quale base normativa del procedimento disciplinare e della finalità educativa della sanzione.

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice ha rilevato, senza attribuirvi conseguenze decisive sull’esito, l’evidente violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, partecipazione e contraddittorio sono state respinte perché l’interessata aveva partecipato al procedimento e gli atti impugnati esponevano adeguatamente i fatti e le ragioni della sanzione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La contestazione del mancato accesso a documenti ulteriori non può essere proposta per la prima volta nel giudizio contro il provvedimento finale quando i distinti atti di parziale accoglimento o diniego dell’accesso non siano stati autonomamente impugnati; in ogni caso, l’accesso e la partecipazione effettivamente assicurati escludono la compromissione del diritto di difesa.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La sanzione disciplinare scolastica può legittimamente assumere una funzione prevalentemente educativa, diretta alla riflessione dell’alunno, alla presa di coscienza dell’errore e al ripristino della corretta convivenza nella comunità scolastica; la scelta della misura rientra nella discrezionalità dell’istituzione scolastica, sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza, sproporzione o manifesta erroneità.
  • La circostanza che il dirigente scolastico abbia adottato la sanzione disciplinare sulla base della deliberazione del Consiglio di classe non determina, di per sé, la sua incompatibilità a presiedere l’Organo di garanzia, quando la normativa applicabile attribuisca espressamente tale presidenza al dirigente.
  • La mancata audizione di tutti i testimoni indicati dall’incolpato non invalida il procedimento disciplinare scolastico quando i fatti essenziali risultino adeguatamente accertati attraverso gli atti istruttori e siano sostanzialmente ammessi dagli stessi studenti coinvolti.
  • Non sussiste motivazione postuma quando l’Organo di garanzia specifichi o ricostruisca le modalità concrete della condotta sulla base di elementi già acquisiti nel procedimento originario e già posti a fondamento della sanzione.
  • La contestazione del mancato rilascio di documenti deve essere proposta contro il distinto provvedimento che abbia negato o limitato l’accesso; non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio contro il provvedimento disciplinare finale. In ogni caso, la partecipazione dell’interessato, la presentazione di osservazioni e l’accesso agli atti rilevanti escludono la lesione del diritto di difesa.
  • Post pubblicati dal dirigente scolastico su un profilo privato, privi di riferimenti espressi o specifici alla vicenda disciplinare, non dimostrano di per sé un conflitto di interessi idoneo a imporre l’astensione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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