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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'Ufficio contestava alla società contribuente l'utilizzo di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che gli acquisti di merci fossero stati effettuati da una società cartiera interposta. In conseguenza di ciò l'accertamento aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, negando la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2730 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso l'inesistenza soggettiva delle operazioni solo perché la merce era stata effettivamente consegnata, perché non vi sarebbe stata prova documentale della consapevolezza della contribuente, perché il prezzo pagato sarebbe stato giustificabile da sconti e premi, e perché la società aveva versato l'IVA e il procedimento penale a carico del suo amministratore era stato archiviato. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una giustificazione di sconti e premi non allegata dalla contribuente, avesse reso una motivazione solo apparente circa il prezzo di acquisto e avesse attribuito rilievo improprio all'archiviazione penale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche in via presuntiva che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, mentre grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha ritenuto erroneo il ragionamento della CTR perché: non basta la mera effettiva consegna e rivendita della merce per escludere la frode; la consapevolezza non deve essere provata necessariamente in modo documentale e diretto; la giustificazione del minor prezzo tramite sconti e premi era priva di adeguato ancoraggio al caso concreto e quindi la motivazione era apparente; il provvedimento di archiviazione penale non ha valore vincolante nel giudizio tributario e non può sostituire la valutazione del materiale probatorio acquisito in causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, nel contesto della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato unitamente all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nella disciplina delle fatture e della detrazione IVA.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È indicato come base normativa che consente all'Amministrazione di provare l'evasione anche mediante presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la frode e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • art. 2700 c.c.

    Censurato nel motivo di ricorso tra le norme che la CTR avrebbe violato nel valutare gli elementi probatori.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni, ammessa dall'Amministrazione in materia di IVA.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la decisione della CTR nella parte in cui avrebbe pronunciato su una giustificazione non allegata e su un profilo non devoluto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato per qualificare la motivazione apparente come vizio che non supera il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.

  • art. 408 c.p.p.

    Richiamato per precisare che il decreto di archiviazione penale non produce preclusioni nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per escludere che il provvedimento di archiviazione rientri tra gli atti dotati di autorità di giudicato nel processo tributario.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Cittato in relazione alla diversa disciplina della deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti nelle imposte dirette, ma la Corte precisa che nel caso concreto il ricorso riguarda solo l'IVA.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente provare la fittizietà del fornitore: deve dimostrare anche, pure tramite presunzioni semplici e indizi gravi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, può vincere la pretesa solo provando di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé decisive la regolarità formale della contabilità, l'avvenuto pagamento o la rivendita delle merci.
  • La mera effettiva consegna della merce non esclude la soggettiva inesistenza dell'operazione, poiché una frode IVA può realizzarsi anche quando il bene sia realmente circolato ma tramite un soggetto interposto non corrispondente all'effettivo cedente.
  • La prova della consapevolezza del cessionario non richiede necessariamente riscontri documentali o diretti: il giudice di merito deve valorizzare complessivamente gli indizi offerti dall'Amministrazione e confrontarli con la diligenza esigibile dal contribuente.
  • La motivazione è apparente quando si limita ad affermazioni generiche o astratte, prive di un reale collegamento con il quadro probatorio e con le circostanze del caso concreto, impedendo il controllo sul ragionamento decisorio.
  • Nel giudizio tributario, il giudice non può fondare la decisione esclusivamente sull'esito del procedimento penale o su un provvedimento di archiviazione, perché il processo tributario resta autonomo e richiede una valutazione diretta del materiale probatorio acquisito in sede fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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