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Sentenza

Sentenza n. 3722/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2398/2024 del 20.05.2024 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2398/2024 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 2398/2024 del 20 maggio 2024 del Tribunale di Milano, lamentando l'inerzia o comunque la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 12 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini indicati nel titolo giudiziale. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza posta in ottemperanza. Non è stato quindi esaminato il merito delle contestazioni relative all'originaria mancata esecuzione. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della decisione camerale e della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell'azione, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione dell'originaria posizione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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