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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00922/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia di società di persone, in cui le veniva imputato, per trasparenza, un maggior reddito di partecipazione per l'anno 2008 derivante da un previo accertamento svolto nei confronti della società. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva accolto l'appello, richiamando una precedente sentenza resa in altro giudizio relativo all'accertamento societario. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio relativo alla società, pur in presenza di stretta connessione tra le due controversie. La Corte ha rilevato d'ufficio la questione decisiva del litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi relativi alla rettifica del reddito di società di persone e dei soci, affermando che, nel caso concreto, il processo si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e senza simultaneus processus, nonostante la contemporanea pendenza della causa sociale e di quella personale. Il secondo motivo, relativo alla valutazione delle presunzioni nella sentenza richiamata per relationem, è stato ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della questione rilevata d'ufficio, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi rimesso gli atti al primo giudice per la celebrazione del processo in contraddittorio di tutti i soggetti necessari, possibilmente unitamente al giudizio relativo all'accertamento emesso nei confronti della società. Ha precisato che, se la riunione non fosse più possibile per l'eventuale sopravvenuto giudicato nel giudizio sociale, tale giudicato dovrà essere valutato nei limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale e violazione delle norme sul contraddittorio.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione per pregiudizialità non è il meccanismo corretto nei giudizi relativi all'accertamento unitario di società di persone e soci, perché l'accertamento è unico e i processi vanno unificati.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza invece il principio del litisconsorzio necessario e del simultaneus processus.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    la riunione delle cause, quando vi è contemporanea pendenza davanti al medesimo giudice, è lo strumento idoneo ad ապահովare il simultaneus processus ed è obbligatoria in presenza del vincolo di litisconsorzio necessario.

  • art. 5 TUIR

    rileva per l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi nel giudizio sociale, se sopravvenuto, produce effetti nei limiti soggettivi propri del giudicato, da valutare nel giudizio relativo al socio.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
  • Quando pendono separatamente il giudizio sull'accertamento societario e quelli sui redditi dei soci, il processo deve essere unificato mediante riunione; la sospensione per pregiudizialità non è lo strumento corretto perché l'accertamento è unitario e non graduale.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene alla regolarità del contraddittorio e ai presupposti strutturali del processo.
  • Se sopravviene un giudicato nel processo relativo alla società, esso va considerato nel giudizio del socio nei limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c., senza estendere automaticamente gli effetti oltre i soggetti che vi hanno partecipato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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