Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, avendo gli atti acquisito copia della remissione e della sua accettazione. Nonostante l'annullamento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 c.p.; il difensore ha inoltre prodotto memoria con copia della remissione di querela e relativa accettazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
reato originariamente contestato
Indica il tipo di fattispecie penale per cui era stato condannato l'imputato; la pronuncia di cassazione non entra nel merito della sussistenza del fatto perché il reato si è estinto per remissione di querela.
art. 162 cod. pen.
La remissione della querela, se intervenuta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto che la produzione in atti della remissione e della relativa accettazione comporti l'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014)
sentenze citate nella motivazione
La giurisprudenza è richiamata per il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio estingue il reato anche di fronte a questioni processuali riguardanti l'ammissibilità del ricorso; travolge inoltre le statuizioni civili connesse.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente manifestata e acquisita nel processo, estingue il reato perseguibile a querela di parte e impone l'annullamento della sentenza anche in Cassazione, senza rinvio.
- La produzione in atti della copia della remissione e della sua accettazione costituisce prova idonea ad integrare l'effetto estintivo; quindi è importante che tali documenti siano depositati tempestivamente e riportati nel fascicolo processuale.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di ammissibilità del ricorso o su altre eccezioni processuali: il giudice deve dichiarare l'estinzione e conseguente annullamento.
- L'annullamento per estinzione del reato non impedisce al giudice di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ove sussistano i presupposti per farlo.
- In situazioni analoghe, chi intende estinguere il procedimento tramite remissione deve assicurarsi dell'accettazione e del deposito della documentazione, e considerare che l'effetto estintivo può incidere anche sulle pretese civili connesse.
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