Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF nella parte in cui ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager ed ha escluso incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025; ove occorra, della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF (punto 6), e della nota ARERA del 12 novembre 2025, nella parte in cui hanno anticipato la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”.

Giustizia amministrativa202600500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF, nella parte relativa all’esito negativo del procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager e all’esclusione di incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per il 2024 e il 2025; nonché, ove occorra, deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e nota ARERA del 12 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF, contestando la conclusione negativa del procedimento di approvazione dei PEF validati dall’Agenzia territoriale pugliese e l’esclusione di incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il punto 6 della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e la nota del 12 novembre 2025, nella parte in cui avevano anticipato la possibilità di escludere tali incrementi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda di annullamento e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Dopo una sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora: dagli atti impugnati non risulta prevista la restituzione di somme da parte dei gestori ai Comuni. Tale circostanza esclude, allo stato cautelare, un pregiudizio attuale e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia della deliberazione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto il TAR lo ha escluso perché gli atti impugnati non prevedono la restituzione di somme dai gestori ai Comuni.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile: il periculum in mora deve essere desunto dagli effetti concretamente riconducibili all’atto impugnato.
  • Quando dagli atti impugnati non risulta imposto alcun obbligo di restituzione o altro effetto immediatamente lesivo, la mera prospettazione di conseguenze economiche non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Gestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.