Ordinanza n. 181/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF nella parte in cui ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager ed ha escluso incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025; ove occorra, della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF (punto 6), e della nota ARERA del 12 novembre 2025, nella parte in cui hanno anticipato la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF, nella parte relativa all’esito negativo del procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager e all’esclusione di incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per il 2024 e il 2025; nonché, ove occorra, deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e nota ARERA del 12 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF, contestando la conclusione negativa del procedimento di approvazione dei PEF validati dall’Agenzia territoriale pugliese e l’esclusione di incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il punto 6 della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e la nota del 12 novembre 2025, nella parte in cui avevano anticipato la possibilità di escludere tali incrementi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda di annullamento e della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Dopo una sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora: dagli atti impugnati non risulta prevista la restituzione di somme da parte dei gestori ai Comuni. Tale circostanza esclude, allo stato cautelare, un pregiudizio attuale e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia della deliberazione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto il TAR lo ha escluso perché gli atti impugnati non prevedono la restituzione di somme dai gestori ai Comuni.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile: il periculum in mora deve essere desunto dagli effetti concretamente riconducibili all’atto impugnato.
- Quando dagli atti impugnati non risulta imposto alcun obbligo di restituzione o altro effetto immediatamente lesivo, la mera prospettazione di conseguenze economiche non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
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