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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17546/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

I locatori avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano cagionati nell'appartamento locato, deducendo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato le prove sullo stato dell'immobile alla consegna e al rilascio e sui costi necessari al ripristino. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo che il termine lungo per impugnare decorresse dalla data dell'udienza di discussione in cui il Tribunale, in applicazione dell'art. 429 c.p.c. nel rito del lavoro, aveva pronunciato la decisione. Con il ricorso per cassazione i locatori hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 429, 327 e 96 c.p.c., sostenendo che, nelle sentenze redatte in formato digitale, la pubblicazione utile a far decorrere il termine lungo coinciderebbe con il deposito/certificazione del provvedimento in cancelleria, e non con la sola pronuncia in udienza; hanno quindi contestato la tardività dell'appello e, indirettamente, la condanna alle spese della declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il motivo fosse comunque carente sotto il profilo della specifica riconducibilità a uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; in ogni caso lo ha giudicato infondato. Ha affermato che, nel rito del lavoro, quando il giudice decide all'udienza ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. e legge in udienza dispositivo e ragioni della decisione, la pronuncia completa equivale alla pubblicazione e da tale data decorre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Solo nella diversa ipotesi di cui all'art. 430 c.p.c. il termine decorre dalla comunicazione del deposito. Nel caso concreto era documentato che le parti erano presenti, avevano discusso la causa e il giudice aveva pronunciato la decisione in udienza, con successivo deposito telematico del verbale-sentenza; pertanto l'appello era effettivamente tardivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, se il giudice decide la causa all'udienza di discussione con lettura di dispositivo e ragioni della decisione, la pronuncia completa equivale alla pubblicazione e fa decorrere il termine lungo di impugnazione dalla data della pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre, nel caso di decisione resa in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla data della pronuncia e non dal successivo deposito in cancelleria.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativi previsti dalla norma; la mancata riconducibilità del motivo a un vizio tipizzato comporta inammissibilità.

  • art. 430 c.p.c.

    Nella residuale ipotesi in cui il giudice, per la particolare complessità della controversia, fissi il deposito della sentenza entro sessanta giorni, il termine decorre dalla comunicazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria.

  • art. 133 c.p.c.

    La pronuncia completa in udienza, con relativa sottoscrizione del verbale da parte del giudice, è equiparata alla pubblicazione prevista nei casi ordinari dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la sentenza pronunciata all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. si considera pubblicata con la pronuncia completa in udienza, sicché da tale momento decorre il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c.
  • La redazione o il deposito telematico del verbale-sentenza non sposta il dies a quo del termine lungo quando la decisione sia già stata integralmente pronunciata in udienza; il deposito assume rilievo solo come strumento di esternazione e attestazione del provvedimento già pronunciato.
  • Solo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 430 c.p.c., in ragione della particolare complessità della controversia e del differimento del deposito, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito da parte della cancelleria.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere chiaramente sussumibile in uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; la mancata individuazione del vizio non può essere supplita dal contenuto sostanziale della censura.
  • La presenza delle parti o la loro possibilità di partecipare all'udienza di discussione rende opponibile la pronuncia resa in udienza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, secondo la presunzione legale di conoscenza della decisione pronunciata in loro presenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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