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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto alla presa in carico in via diretta o indiretta della minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Giustizia amministrativa202500288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Silenzio dell'ASP sull'istanza di presa in carico della minore e di erogazione, direttamente o mediante rimborso, della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto della figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico, alla presa in carico da parte dell'ASP e all'erogazione della terapia ABA, già prescritta da strutture specialistiche, nonché il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015, degli artt. 3 e 32 Cost. e della disciplina sui LEA, sostenendo che il trattamento richiesto dovesse essere garantito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale o rimborsato se effettuato presso strutture private. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, qualificando la posizione come diritto soggettivo alla salute, e, in subordine, l'insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali. Il Collegio ha disposto una CTU per accertare l'appropriatezza scientifica della terapia, la sua inerenza alle condizioni cliniche della minore e il numero di ore necessarie. La CTU ha concluso che la terapia ABA è scientificamente valida e concretamente benefica, che le sei ore settimanali già assicurate erano insufficienti e che occorrevano dieci ore settimanali, anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino al compimento dell'undicesimo anno di età, con successiva rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la domanda di condanna dell'azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, in forma diretta o mediante equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l'esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica nell'erogazione di un pubblico servizio. Ha inoltre escluso che la discrezionalità tecnica sanitaria sia insindacabile, ritenendo ammissibile il controllo giurisdizionale quando le valutazioni contrastino con logicità, ragionevolezza o regole tecnico-scientifiche applicabili. Nel merito, sulla base della documentazione sanitaria e della CTU, ha accertato il diritto della minore alla presa in carico e alla terapia ABA per dieci ore settimanali, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle prestazioni private, fino al compimento dell'undicesimo anno, con successiva rivalutazione. Ha condannato l'ASP al rimborso di € 1.280,92 per le spese ABA adeguatamente documentate, escludendo le ricevute prive di adeguata prova e le spese per terapia logopedica estranee all'oggetto della controversia. Ha riconosciuto € 1.000 complessivi ai genitori, € 500 ciascuno, per il danno non patrimoniale derivante dall'inerzia dell'ASP, provato anche mediante presunzioni semplici, e ulteriori € 1.000 alla minore per danno non patrimoniale da perdita di chance di miglioramento, liquidato equitativamente. Le somme sono state assoggettate a rivalutazione e interessi legali; l'ASP è stata inoltre condannata alle spese di giudizio e al compenso del CTU.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    La controversia sulla presa in carico e sull'erogazione, diretta o indiretta, di uno specifico trattamento sanitario individualizzato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché coinvolge l'esercizio di poteri amministrativi e tecnico-discrezionali nell'erogazione di un pubblico servizio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la sollecita fissazione dell'udienza di merito, unitamente alla disposizione della CTU, nell'ambito della fase cautelare.

  • legge 134/2015

    È richiamata quale disciplina di riferimento per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e per l'organizzazione degli interventi terapeutici e assistenziali.

  • DPCM 12 gennaio 2017

    La terapia ABA è considerata ricompresa nei LEA e, pertanto, suscettibile di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale quando appropriata e necessaria rispetto alle condizioni individuali.

  • artt. 3 e 32 Cost.

    Sono richiamati a fondamento della tutela costituzionale della salute e dell'eguaglianza sostanziale nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare presuntivamente il danno non patrimoniale subito dai genitori, purché siano allegati i fatti costitutivi del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    Legittima la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da perdita di chance quando l'ammontare non sia precisamente determinabile.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale base della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 7, legge 24/2017

    È stato invocato dall'ASP per sostenere la natura obbligatoria e contrattuale della prestazione sanitaria, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini del riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La domanda di condanna di un'azienda sanitaria alla presa in carico di una persona disabile e all'erogazione di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la pretesa è qualificata come diritto soggettivo alla salute.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo quando la valutazione risulti illogica, irragionevole o incompatibile con le regole tecnico-scientifiche e con le linee guida applicabili; essa non costituisce un'area sottratta in assoluto al controllo giurisdizionale.
  • Quando una terapia individualizzata è scientificamente validata, appropriata rispetto alla patologia e ricompresa nei LEA, l'azienda sanitaria deve assicurare la presa in carico dell'assistito nella misura quantitativa e temporale risultante dalla valutazione clinica, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni rese da soggetti privati.
  • Le spese sanitarie sostenute dal privato possono essere rimborsate solo se riferibili alla prestazione oggetto della controversia e adeguatamente documentate mediante fatture quietanzate o documentazione di valore equipollente; non sono rimborsabili spese estranee o prive di idonea prova del pagamento.
  • Il danno non patrimoniale dei familiari derivante dall'inerzia dell'amministrazione sanitaria può essere provato mediante presunzioni semplici, purché siano stati allegati i fatti costitutivi del pregiudizio, e può essere liquidato equitativamente.
  • La mancata erogazione, o l'erogazione insufficiente, di una terapia sanitaria ricompresa nei LEA e idonea a migliorare la condizione di una persona disabile può integrare un danno non patrimoniale da perdita di chance, liquidabile equitativamente in relazione alla possibilità perduta di conseguire il miglioramento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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