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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 268/2025 del 22.01.2025;

Giustizia amministrativa202502679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro e Previdenza n. 268/2025, recante il riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro e Previdenza n. 268/2025, notificata al Ministero il 24 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il ricorso era stato notificato oltre sette mesi dopo la notificazione della sentenza alla pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, sulla base dell’attestazione della segreteria, osservando che tale requisito è necessario per l’ottemperanza a sentenze diverse da quelle della giustizia amministrativa. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre agli accessori previsti dalla legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso esaminato il termine risultava ampiamente rispettato.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Prevede la misura degli accessori riconosciuti sulla somma dovuta in forza della sentenza posta in esecuzione.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 agli accessori dovuti.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all’art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può procedere all’esecuzione del titolo quando ne sia comprovato il passaggio in giudicato e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • Il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere verificato con decorrenza dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione; una volta decorso, non costituisce ostacolo alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente imposto da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attribuzione di un termine ulteriore decorrente inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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