Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale su annualità 2007-2008, svolta mediante indagini bancarie che avevano evidenziato disponibilità finanziarie ritenute superiori ai redditi dichiarati, con contestazione di versamenti e prelevamenti. Dopo l’esito parzialmente favorevole della CTP, la contribuente appellava la decisione e, in udienza di secondo grado, produceva tardivamente documentazione relativa a un assegno di euro 50.000,00. La CTR ammetteva il documento ritenendolo necessario ai fini della decisione ex art. 58 d.lgs. 546/1992 e, nel merito, accoglieva parzialmente l’appello, affermando che per il contribuente privato i prelevamenti non potevano essere considerati maggior reddito e che le risultanze bancarie valevano solo come presunzione di reddito superabile con giustificazione plausibile dei versamenti. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR fondato la decisione su un documento prodotto oltre il termine perentorio di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso, rispetto al privato, l’operatività della presunzione sui versamenti bancari e posto sull’Ufficio un onere probatorio ulteriore.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è sì ammessa, ma resta soggetta al termine perentorio di deposito previsto dall’art. 32 d.lgs. 546/1992; pertanto, il giudice di merito non può porre a base della decisione un documento tardivamente depositato. Ha inoltre ribadito che la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre dopo Corte cost. n. 228/2014 i prelevamenti rilevano come presunzione solo per i titolari di reddito d’impresa. Per il contribuente persona fisica resta dunque l’onere di dimostrare che i versamenti siano già compresi nel reddito imponibile o siano fiscalmente irrilevanti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 546/1992
"Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario non elimina il rispetto del termine perentorio di deposito; il giudice non può fondare la decisione su documenti prodotti tardivamente.
art. 32 d.lgs. 546/1992
"le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"
Il termine di deposito documentale è perentorio e la sua violazione comporta l’inutilizzabilità del documento ai fini della decisione.
art. 153 c.p.c.
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, neppure con l’accordo delle parti; la tardiva produzione documentale non può essere sanata per acquiescenza.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Le risultanze dei conti bancari consentono una presunzione legale relativa di maggior reddito; dopo Corte cost. n. 228/2014, i versamenti valgono per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti rilevano solo per i titolari di reddito d’impresa.
art. 38 d.P.R. 600/1973
Richiamando l’art. 32, estende il meccanismo presuntivo bancario anche all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 2697 c.c.
Il contribuente deve vincere la presunzione relativa derivante dalle movimentazioni bancarie, dimostrando che i versamenti sono già tassati o irrilevanti.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
È stato dedotto error in procedendo per l’erronea ammissione e utilizzazione di un documento tardivo.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È stato dedotto vizio di violazione di legge nella falsa applicazione delle norme sull’accertamento bancario e sull’onere della prova.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo entro il termine perentorio previsto per il deposito: il giudice non può utilizzare documenti tardivi neppure se li ritenga utili alla decisione o se la controparte non si oppone.
- La disciplina delle indagini bancarie ha natura presuntiva e si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti; il contribuente persona fisica deve fornire prova contraria specifica della loro irrilevanza fiscale o della loro inclusione nel reddito dichiarato.
- Dopo la Corte costituzionale n. 228/2014, il diverso trattamento tra versamenti e prelevamenti è consentito: i prelevamenti non possono essere automaticamente imputati a maggior reddito per il privato, mentre per i soggetti esercenti impresa mantengono efficacia presuntiva.
- L’onere della prova, in presenza di presunzione legale relativa basata sulle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente quanto ai fatti impeditivi o giustificativi, senza che l’Ufficio debba dimostrare ulteriori elementi concreti una volta accertata la movimentazione non giustificata.
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