Sentenza del 15/11/2021 n. 34427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI n.130/2010 relativo al periodo 21/9/2008–31/12/2008 (3/12 dell'anno) su terreni che si erano consolidati in piena proprietà a favore della ricorrente per il decesso della madre usufruttuaria (20/9/2008). Il Comune aveva ritenuto dovuta l'imposta perché non era stata presentata una denuncia/variazione ai fini ICI che attestasse il consolidamento della proprietà; la contribuente deduceva invece che il consolidamento risultava dalla voltura/variazione catastale e che l'obbligo di dichiarazione ICI per il 2008 era venuto meno se gli elementi erano conoscibili telematicamente, nonché che la madre usufruttuaria aveva già dichiarato e pagato l'imposta per i cespiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario. Ha ritenuto errato il rilievo del giudice di merito secondo cui la mancata denuncia di variazione integri di per sé il presupposto dell'imposta: dal 2007/2008 l'obbligo di dichiarazione ICI è stato sopresso quando gli elementi impositivi sono direttamente accessibili ai Comuni tramite procedure telematiche e il sistema di circolazione dei dati catastali era operativo (provvedimento direttoriale 18.12.2007). Nel caso di specie le visure catastali dimostravano la voltura/riunione di usufrutto a decorrere dal 20.9.2008 e le particelle risultavano già dichiarate dalla madre usufruttuaria nel 1993 con pagamenti effettuati; pertanto l'avviso di accertamento è annullato. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10
Regolava l'obbligo di dichiarazione/comunicazione ICI: la Corte ricorda che tale obbligo è stato sopresso per effetto del D.L. n.223/2006 quando gli elementi impositivi sono accessibili telematicamente; per il 2008 l'obbligo non poteva essere usato come fondamento per l'accertamento se il Comune poteva già conoscere la variazione catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Individua i soggetti passivi dell'imposta (tra cui l'usufruttuario); nel caso, la madre era stata soggetto passivo e aveva dichiarato/pagato l'imposta, elemento considerato dalla Corte.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53
"soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI... con decorrenza dall'anno 2007"
Norma chiave che ha soppresso l'obbligo di dichiarazione ICI a decorrere dal 2007 quando il sistema telematico consente ai Comuni di acquisire direttamente i dati catastali; la Corte applica questa disposizione per escludere l'obbligo di denuncia quale presupposto per l'accertamento del 2008.
L. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), integrazione al D.L. n.223/2006
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche..."
Chiarisce che l'esonero dalla dichiarazione è subordinato alla disponibilità telematica degli elementi; se tali elementi sono comunque reperibili dalle amministrazioni, la dichiarazione non è necessaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-bis
Riferimento alla disciplina del modello unico informatico e alle procedure telematiche; la Corte lo richiama nel quadro delle procedure che rendono accessibili i dati catastali.
Cass. civ., sez. cit., n. 28043/2018 (giurisprudenza)
Precedente richiamato che conferma l'operatività del sistema di circolazione dei dati catastali dal 18.12.2007 e l'effetto di soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI per il 2008 quando i dati sono disponibili telematicamente.
Codice di procedura civile, art. 384
Autorizza la Cassazione a decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato per decidere direttamente sull'annullamento dell'avviso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione/errata applicazione della legge come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi relativi all'errata applicazione dell'obbligo dichiarativo.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla presunta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però deciso nel merito accogliendo il ricorso.
Regolamento Comunale ICI, art. 6
Citato dalla ricorrente come norma regolamentare locale rilevante in materia di obblighi dichiarativi e contitolarità, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disponibilità dei dati catastali e sulla soppressione dell'obbligo di dichiarazione.
Massime di principio
- Dal 2007/2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione/variazione ICI è cessato nei casi in cui gli elementi rilevanti sono accessibili ai Comuni tramite procedure telematiche e il sistema di circolazione dei dati catastali è operativo; in tali ipotesi la mancata denuncia non legittima automaticamente un accertamento.
- La voltura catastale o la variazione che documenta il consolidamento della piena proprietà per effetto della morte (voltura/riunione di usufrutto) è opponibile al Comune se registrata nei sistemi catastali; quando tale dato è disponibile telematicamente al Comune, quest'ultimo non può basare l'accertamento sulla sola mancata dichiarazione.
- Se il precedente titolare (es. usufruttuario) ha dichiarato e pagato l'imposta per i cespiti, la documentazione di tali dichiarazioni/pagamenti e le visure catastali possono escludere l'obbligo di ulteriore imposizione a carico dell'erede per lo stesso periodo, purché gli elementi siano riscontrabili dagli atti prodotti o dagli archivi accessibili.
- In contenziosi ICI/IUC del 2008 in poi è essenziale verificare la disponibilità telematica dei dati catastali e produrre visure/volture catastali e quietanze di pagamento: la mancata dichiarazione non è più di per sé indice di evasione quando l'amministrazione poteva comunque conoscere gli elementi impositivi.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla base dei documenti prodotti, la Cassazione può decidere nel merito e annullare l'avviso con compensazione delle spese (art.384 c.p.c.).
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