Cassazione Civile, Ordinanza n. 19686/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile di divisione del 4 ottobre 1953, interpretato dai ricorrenti come costitutivo di una servitù di attingere acqua a favore del loro fondo e a carico del fondo della controparte, per uso domestico. I ricorrenti avevano domandato anche il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello della controparte e rigettato la confessoria servitutis, ritenendo che dall'atto non emergesse la costituzione della servitù, anche perché il diritto di attingere l'acqua era riferito a uno specifico utilizzo e nel preteso fondo dominante non esistevano fabbricati al tempo della stipula. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato l'erronea interpretazione dell'atto notarile, sostenendo che, applicando i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., la clausola dovesse essere letta come costitutiva della servitù. Con il secondo motivo hanno censurato la parziale compensazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. In memoria hanno anche eccepito la tardività dell'avviso dell'adunanza camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a contrapporre una diversa lettura dell'atto, senza indicare specificamente quali canoni fossero stati violati e in che modo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese perché la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata inoltre respinta l'eccezione di tardività dell'avviso, chiarendo che per l'adunanza camerale disciplinata dall'art. 380-bis c.p.c. il termine applicabile è quello previsto da tale norma. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
I canoni ermeneutici contrattuali possono essere denunciati in cassazione solo indicando specificamente quali regole siano state violate e come il giudice se ne sia discostato; non basta proporre una diversa interpretazione dell'atto.
art. 360 c.p.c., n. 3
Consente la censura per violazione delle norme di interpretazione negoziale solo nei limiti del corretto uso dei canoni legali di ermeneutica.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il sindacato è ammesso solo nei limiti del minimo costituzionale, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta proporzionalità.
art. 380-bis c.p.c.
Per l'adunanza camerale della sezione competente il decreto di fissazione deve essere notificato almeno venti giorni prima e le memorie possono essere depositate fino a cinque giorni prima.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso secondo il rito applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Chi denuncia in cassazione la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. deve indicare in modo puntuale quali criteri interpretativi siano stati ignorati e in quale passaggio della motivazione il giudice si sia discostato da essi; la mera prospettazione di una lettura alternativa è inammissibile.
- Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra le possibili letture non è censurabile in cassazione solo perché l'interpretazione proposta dal ricorrente sarebbe diversa o preferibile.
- La censura sulla liquidazione o compensazione delle spese processuali è inammissibile se si risolve nella contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito sulla soccombenza reciproca, non essendo richiesta una rigorosa proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
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