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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35218/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un assicurato per la liquidazione di polizze vita giunte a scadenza. La compagnia assicurativa ha proposto opposizione sostenendo che il credito non fosse provato, perché l’ingiungente non aveva prodotto gli originali delle polizze, né denuncia di smarrimento, né le quietanze o altri documenti idonei a dimostrare il pagamento dei premi periodici; ha anche chiesto la chiamata in causa dell’agente e della subagenzia per eventuale manleva, deducendo irregolarità nella gestione dei premi. Il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, e la corte d’appello ha confermato, ritenendo che l’onere di provare il pagamento dei premi gravasse sull’assicurato e che gli estratti conto della compagnia non avessero valore probatorio decisivo né valessero come ricognizione di debito. In cassazione l’assicurato ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la compagnia avrebbe contestato solo la provenienza dei pagamenti e non la loro esistenza, e che i premi sarebbero stati pagati con somme provenienti da altre polizze; (2) omesso esame di documenti che attesterebbero il versamento dei premi, inclusi gli estratti conto della compagnia; (3) violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo che spettasse alla compagnia provare il mancato pagamento o il pagamento da parte di terzi; (4) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 2697 c.c., censurando la lettura dei documenti relativi ai premi e alla liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse, onere non assolto. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando che nei rapporti assicuratore-assicurato non grava sull’assicuratore l’onere di provare il fatto su cui fonda la contestazione relativa al pagamento dei premi: spetta all’assicurato provare i presupposti del diritto alla liquidazione, quindi l’avvenuto pagamento dei premi, prova che nella specie non è stata data con le quietanze o altri documenti idonei. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile e comunque infondato perché diretto in realtà a contestare il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, non il vizio dei canoni ermeneutici; inoltre ha ritenuto corretta l’interpretazione delle clausole di polizza che subordinavano la liquidazione all’esibizione delle quietanze rilasciate dalla compagnia e intestate all’assicurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel caso di "doppia conforme" il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per censurare il solo apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull’onere probatorio e sulla lettura della documentazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’assicurato che pretende la liquidazione delle polizze deve provare i presupposti del proprio diritto, compreso il pagamento dei premi periodici.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve muovere dal significato letterale delle parole per accertare la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno lette complessivamente e in correlazione tra loro.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è scrutinabile solo se sono dedotte e dimostrate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto alla liquidazione di una polizza vita, l’assicurato che agisce per il pagamento deve provare i presupposti del diritto fatto valere, e in particolare l’avvenuto pagamento dei premi quando tale circostanza sia contestata e la polizza condizioni il diritto alla liquidazione alla produzione delle quietanze.
  • Se il giudice di primo grado e quello di appello pervengono alla medesima soluzione sulla base delle stesse ragioni di fatto, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente dedotta la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • Il motivo di ricorso che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o l’esito dell’interpretazione contrattuale è inammissibile in sede di legittimità, salvo il diverso e specifico vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti.
  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è corretta quando segue il dato letterale delle clausole e la lettura sistematica dell’intero regolamento contrattuale, così da ricostruire la comune intenzione dei contraenti.
  • Nelle controversie assicurative sulla maturazione del diritto alla prestazione, la contestazione dell’assicuratore sul mancato pagamento dei premi non gli impone di provare il fatto negativo, poiché l’onere di dimostrare il proprio diritto resta in capo all’assicurato.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaImpugnazioniProveInadempimento
RamiAssicurazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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