Cassazione Penale, Sentenza n. 40370/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina denunciando: a) carenza di motivazione rispetto a due motivi di appello (capo B per la Mondio e capo C per il Turiaco) relativi all'interpretazione delle disposizioni contrattuali sul computo delle ore eccedenti (sostenendo che tali ore erano soggette a compensazione/recupero o a riconoscimento come straordinario solo se richiesto dal dipendente, sicché non si sarebbe verificato un pregiudizio patrimoniale per l'amministrazione); b) violazione di legge ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per omesso riconoscimento della causa di non punibilità per minima offensività. In sostanza gli imputati contestavano che le condotte contestate non avessero davvero cagionato un danno patrimoniale e che, per la loro non gravità e reiterabilità limitata, avrebbe dovuto applicarsi la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Ha ritenuto che i motivi reiterassero doglianze già correttamente valutate dalla Corte d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni concrete di quest'ultima. Quanto al merito dei fatti accertati in appello, è stato confermato che i tre episodi (3/10/2015 e 7/10/2015 attribuiti al Turiaco; 5/12/2015 attribuito ad entrambi) integrano il reato di truffa aggravata: benché risultassero formalmente presenti tramite badge, gli imputati si erano illegittimamente assentati ottenendo l'ingiusto profitto della retribuzione non dovuta e arrecando danno all'amministrazione; la mancata registrazione delle assenze ha reso impossibile il conteggio delle ore effettive e ha inciso sull'organizzazione dell'ente e sul rapporto fiduciario. La Corte ha altresì escluso il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la reiterazione e la durata non trascurabile delle assenze. Conseguentemente la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché le condotte erano reiterate e protratte per un lasso di tempo non trascurabile, quindi non riconducibili a minima offensività.
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi di ricorso, connotando come inammissibili i motivi generici o non confrontatisi con le argomentazioni della Corte d'appello.
art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata quale norma che limita i motivi di ricorso alla Cassazione; la mancata specificità e la riproposizione di doglianze già valutate ha determinato l'inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 3252 del 30/11/2018, Plutino, Rv. 274895)
Richiamata per il principio secondo cui la falsa attestazione della presenza in ufficio del pubblico dipendente (marcatempo, fogli di presenza) integra truffa aggravata anche a prescindere dall'evento economico diretto, in quanto incide sull'organizzazione dell'ente e sul rapporto fiduciario.
Massime di principio
- La falsificazione o la simulazione della presenza tramite sistemi di rilevazione (badge, cartellini) può integrare il reato di truffa aggravata anche se non è provato un danno economico diretto: rileva l'alterazione dell'organizzazione dell'ente e il venir meno della fiducia.
- Le clausole contrattuali che prevedono il recupero o la compensazione delle ore o la possibilità di retribuire lo straordinario solo su domanda del dipendente non escludono automaticamente la responsabilità penale quando la presenza sia attestata falsamente e non sia possibile verificare le effettive ore lavorate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta è reiterata o protratta nel tempo in modo non trascurabile: la ripetizione e la durata sono elementi ostativi al riconoscimento della minima offensività.
- In Cassazione i ricorsi devono essere specifici e confrontarsi concretamente con le motivazioni della corte di merito; la mera riproposizione di doglianze già esaminate senza affrontare le argomentazioni contrarie comporta l'inammissibilità (art. 581 e 591 c.p.p.).
- Le conseguenze processuali per ricorsi inammissibili possono comprendere condanne al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende e, se presenti, la rifusione delle spese della parte civile con responsabilità in solido tra imputati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →