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Sentenza

Sentenza n. 4169/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento di inidoneità concorsuale notificato alla ricorrente all'esito delle prove di efficienza fisica del concorso gravato in data 02.02.2024 e recante la seguente motivazione «la S.V. in data odierna è stata giudicata non idoneo (...) in quanto non ha raggiunto i parametri minimi indicati nella tabella in allegato 4 al bando di concorso anche in una sola delle discipline obbligatorie (.......) “Corsa piana 1000, prova obbligatoria, 02/02/2024 tempi/misura 5,32'', punteggio 0 , non superata» cui è conseguita la diretta esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 Allievi Finanzieri- anno 2023 «ai sensi dell'articolo 12 comma 3, del bando di concorso»; - del verbale di valutazione della prova di efficienza fisica sostenuta dalla ricorrente stilato dall'amministrazione concorsuale in data 02 febbraio 2024 e conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, precisamente, lo scorso 27 marzo, nella parte in cui reca un giudizio di inidoneità concorsuale; - del verbale n. 35 stilato dall'amministrazione in occasione delle prove di efficienza fisica tenutesi il 02.02.2024 e conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, precisamente lo scorso 27 marzo; - ove interpretato in malam partem, dell'articolo 12, comma 3, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato; - delle modalità in cui la procedente ha predisposto e fatto svolgere la prova di corsa piana dei 1000 metri nella giornata in cui è stata valutata la ricorrente: con eccessivo numero di concorrenti chiamati a gareggiare simultanea, con carente numero di cronometristi in loco nonché, altresì, senza la previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti utilizzati per la misurazione dei relativi tempi di prova; - del verbale n. 01 del 30 novembre 2023 della Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, nella parte in cui ha stabilito modalità di svolgimento della corsa piana di 1000 metri non specifiche né, quindi, adeguate a garantire ai concorrenti di svolgere la prova al meglio delle loro potenzialità; -della certificazione recante le caratteristiche e il collaudo del cronometro utilizzato dalla procedente per misurare i tempi di corsa nella giornata di prove in cui è stata valutata la ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 Allievi Finanzieri- 2023”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO Del diritto della ricorrente a ripetere la prova di efficienza fisica anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposita nonché di essere riammessa al prosieguo dell'iter concorsuale.

Giustizia amministrativa202403606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica, con conseguente esclusione dal concorso per allievi finanzieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di inidoneità concorsuale notificato il 2 febbraio 2024 dopo la prova obbligatoria di corsa piana sui 1000 metri, nella quale le era stato attribuito il punteggio di zero per mancato raggiungimento del parametro minimo, con conseguente esclusione dal concorso. Erano stati impugnati anche il verbale di valutazione della prova, il verbale n. 35 relativo alla sessione del 2 febbraio 2024, l’articolo 12, comma 3, del bando ove interpretato in senso sfavorevole, le modalità organizzative e di svolgimento della prova, il verbale n. 1 del 30 novembre 2023 della sottocommissione, nonché la certificazione e il collaudo del cronometro utilizzato. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto a ripetere la prova, eventualmente mediante una sessione suppletiva, e a essere riammessa al prosieguo dell’iter concorsuale. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma soltanto l’intervenuta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’atto depositato il 23 febbraio 2026, con cui la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito, e ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità, dell’esclusione, delle modalità di svolgimento della prova o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, del bando di concorso

    La disposizione disciplinava lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e costituiva il riferimento indicato dall’amministrazione per l’esclusione conseguente al mancato raggiungimento dei parametri minimi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso, quando l’interesse concreto e attuale alla pronuncia viene meno nel corso del giudizio.
  • La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, se recepita dal giudice, preclude l’esame dei motivi di illegittimità e delle domande sostanziali dedotte con il ricorso.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione qualora il giudice ravvisi giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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