Cassazione Civile, Ordinanza n. 07617/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 20 luglio 2005 e da una scrittura privata collegata di appalto/progettazione stipulata nella stessa data. Ciascuna parte aveva agito in primo grado chiedendo la risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell’altra: il promissario acquirente sosteneva che il promittente venditore fosse inadempiente e chiedeva lo scioglimento del rapporto; il promittente venditore, a sua volta, lamentava condotte del promissario acquirente e domandava la risoluzione dei medesimi contratti. Il Tribunale aveva respinto la domanda del promissario acquirente e, invece, aveva ritenuto legittimo il recesso del promittente alienante dal preliminare, dichiarando inoltre la risoluzione dell’appalto collegato e condannando il promissario acquirente al pagamento dei compensi e dei danni. In appello, il soccombente censurava: la nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni; l’assenza di un reale riferimento alla condotta inadempiente a lui imputata; il difetto di prova sulla perdita di chance posta a base della condanna risarcitoria; la mancata considerazione di alcuni fatti storici, tra cui le richieste di modifica del progetto, l’invito a firmare il nuovo elaborato e la lettera con cui era stato manifestato disinteresse alla conclusione del contratto. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione e, pur escludendo la sussistenza di un grave inadempimento di entrambe le parti, ha ugualmente dichiarato risolti i contratti per la volontà contrapposta delle parti di non darvi ulteriore esecuzione, riformando così la decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione contestava questa impostazione, denunciando violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia sulla domanda di maggiori prestazioni professionali, erronea valutazione della gravità dell’inadempimento e omesso esame di fatti decisivi idonei a dimostrare la violazione di buona fede contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. In particolare, ha affermato che il giudice di merito può dichiarare lo scioglimento del rapporto quando entrambe le parti, pur attribuendosi reciprocamente l’inadempimento, manifestino in giudizio la volontà contrapposta di non proseguire il rapporto, essendo legittima una qualificazione giuridica diversa dei fatti purché il bene della vita attribuito resti omogeneo a quello richiesto. Ha inoltre considerato assorbita la domanda consequenziale sulle maggiori prestazioni professionali, poiché dipendente dalla domanda principale di risoluzione per inadempimento. Quanto alla gravità dell’inadempimento, ha ribadito che essa è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale era adeguata perché le modifiche progettuali erano previste contrattualmente e non era emerso un termine essenziale per il definitivo. Infine, ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che le circostanze dedotte erano state comunque considerate e comunque riguardavano obbligazioni accessorie, non idonee da sole a integrare la non scarsa importanza dell’inadempimento.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Delimita i vizi deducibili in cassazione; i motivi formulati come violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame sono stati scrutinati alla luce dei relativi limiti di ammissibilità.
art. 360-bis c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando il provvedimento impugnato si sia uniformato alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 1453 c.c.
È richiamato per affermare che, proposta una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice può ricondurre la vicenda a uno scioglimento del rapporto anche per impossibilità di esecuzione conseguente alle scelte contrapposte delle parti.
art. 1455 c.c.
La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 1458 c.c.
È richiamato nel quadro dei motivi relativi agli effetti della risoluzione contrattuale.
art. 2697 c.c.
È evocato nei motivi, ma la Corte non accoglie la doglianza sul riparto dell’onere della prova perché la decisione di merito è ritenuta corretta.
art. 2033 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda di pagamento, senza che la Corte ne fondi una specifica regula iuris.
art. 99 c.p.c.
Evocato con riferimento al principio dispositivo e alla corrispondenza tra domanda e pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice attribuisce un bene della vita omogeneo, seppur ridimensionato, rispetto a quello domandato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo sul tema della valutazione delle prove, senza che la Corte ravvisi violazioni.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ritiene immune da censure la valutazione probatoria della sentenza impugnata.
art. 3 Cost.
Invocato nei motivi, senza che sia ravvisata una specifica violazione.
art. 24 Cost.
Invocato nei motivi, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 111 Cost.
Invocato nei motivi, senza che la Corte ravvisi vizi della motivazione o del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto attribuendo l’inadempimento all’altra, il giudice può dichiarare lo scioglimento del rapporto anche se non ricorre un vero mutuo consenso risolutorio, purché dalle contrapposte manifestazioni processuali emerga la comune volontà di non proseguire l’esecuzione del contratto.
- Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice qualifica giuridicamente in modo diverso i fatti allegati e attribuisce alla parte un bene della vita omogeneo, seppure meno ampio di quello domandato.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge nei ristretti casi consentiti.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, rilevano tutte le circostanze oggettive e soggettive idonee a incidere sull’equilibrio contrattuale; tuttavia, l’inadempimento di obbligazioni meramente accessorie non è di regola sufficiente a fondare, da solo, la risoluzione, salvo che incida su obbligazioni primarie ed essenziali.
- Le domande accessorie o consequenziali restano assorbite quando venga meno il presupposto della domanda principale da cui dipendono.
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