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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del documento di valutazione del II quadrimestre ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -OMISSIS- frequentante la classe prima media del dirigente scolastico -OMISSIS-; - della mail del 20.6.2025 -OMISSIS-, con cui rileva che negli atti della commissione non sono stati commessi errori di valutazione su -OMISSIS-; - del verbale degli scrutini finali al momento non conosciuto; - degli atti relativi a eventuali deroghe alle assenze -OMISSIS- al momento non conosciuti; - del piano personalizzato per le assenze, al momento non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; - per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alla classe successiva alla prima media del Convitto Nazionale Cristoforo Colombo; - per la condanna del predetto Istituto scolastico a voler disporre l'iscrizione sopra menzionata, nonché, in subordine, a voler rivalutare gli esiti dello scrutinio e se del caso disporne la rinnovazione derogando al limite delle assenze, nonché, infine, per l'ulteriore condanna dell'amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno subito dal minore, sia in ragione del trattamento che sinora gli è stato riservato dall'Istituto resistente, sia per la perdita dell'anno scolastico laddove non fosse possibile conseguire la promozione attraverso la rivalutazione e/o il rinnovo dello scrutinio.

Giustizia amministrativa202500883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione dell’alunno alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado per frequenza scolastica discontinua, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il documento di valutazione finale del 10 giugno 2025, con cui l’alunno, affetto da una particolare sindrome e da disturbi d’ansia, non è stato ammesso alla classe successiva a causa dell’elevato numero di assenze. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 2 e 34 Cost., dell’art. 6 d.lgs. n. 62/2017, dell’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009, delle circolari MIUR n. 20/2011 e n. 1865/2017, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna all’iscrizione o, in subordine, la rivalutazione o rinnovazione dello scrutinio con applicazione della deroga al limite delle assenze, oltre al risarcimento dei danni per il trattamento ricevuto e per la perdita dell’anno scolastico. In sede cautelare l’alunno era stato ammesso con riserva alla classe successiva e aveva poi frequentato la classe seconda.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda impugnatoria e annullato definitivamente il provvedimento di non ammissione e gli atti presupposti. Ha ritenuto applicabile la disciplina sulla frequenza minima dei tre quarti dell’orario annuale, che consente motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative dovute, tra l’altro, a gravi motivi di salute, purché non impediscano la valutazione dell’alunno. Nel caso concreto i genitori avevano documentato la malattia e i disturbi d’ansia, mentre l’alunno, nonostante le numerose assenze, aveva conseguito valutazioni sostanzialmente sufficienti e aveva dimostrato un apprezzabile rendimento. La scuola aveva invece fondato la non ammissione esclusivamente sulla frequenza discontinua, senza adeguatamente considerare la documentazione sanitaria, la possibilità di applicare la deroga e l’effettiva valutabilità dell’alunno. L’annullamento comporta, in via conformativa, il consolidamento dell’ammissione alla classe seconda, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti conformi alla decisione. L’azione autonoma di accertamento del diritto all’ammissione è stata dichiarata inammissibile, per l’assenza di un diritto soggettivo al passaggio alla classe successiva e per la natura tecnico-discrezionale dell’attività valutativa scolastica, nonché comunque improcedibile per l’avvenuta ammissione cautelare e il successivo annullamento. Le domande risarcitorie sono state respinte per mancanza di danno da perdita dell’anno scolastico e per difetto di prova del danno derivante dal trattamento asseritamente ricevuto. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009

    ai fini della validità dell'anno scolastico [...] è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino [...] la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

    Il limite minimo di frequenza non opera in modo automatico quando ricorrono assenze documentate e continuative dovute a gravi motivi di salute e tali assenze non impediscono la valutazione dell’alunno; la scuola deve considerare concretamente la possibilità di applicare la deroga.

  • art. 5 d.lgs. 62/2017

    La disciplina della frequenza minima e delle deroghe è richiamata dal giudice come applicabile anche nell’ambito del primo ciclo di istruzione.

  • art. 6 d.lgs. 62/2017

    È indicato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011

    si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati

    Le assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati rientrano tra le casistiche valutabili ai fini della deroga al limite minimo di frequenza.

  • artt. 2 e 34 Cost.

    Sono stati invocati dai ricorrenti a tutela dei diritti dell’alunno e dell’accesso all’istruzione, senza autonoma motivazione nella decisione.

  • art. 1865/2017

    La circolare MIUR è stata richiamata dai ricorrenti tra i parametri violati, senza autonoma interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il superamento del limite ordinario di assenze non giustifica automaticamente la non ammissione alla classe successiva quando l’ordinamento consente deroghe motivate e straordinarie per assenze documentate e continuative dovute a gravi motivi di salute.
  • La deroga al limite minimo di frequenza può essere riconosciuta quando le assenze sanitarie siano adeguatamente documentate e, nonostante esse, il consiglio di classe disponga di elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell’alunno.
  • Nel decidere sulla validità dell’anno scolastico, l’istituzione scolastica deve esaminare concretamente la documentazione sanitaria, la possibilità di applicare la deroga e l’effettiva valutabilità dello studente; una decisione fondata soltanto sul numero delle assenze è illegittima se omette tale ponderazione.
  • L’ammissione alla classe successiva non costituisce oggetto di un diritto soggettivo autonomamente azionabile, poiché la valutazione scolastica appartiene all’ambito dell’attività tecnico-discrezionale; la tutela deve essere normalmente esercitata mediante impugnazione degli atti di scrutinio e valutazione.
  • L’annullamento dell’atto di non ammissione può comportare, in via conformativa, il consolidamento dell’ammissione alla classe successiva già disposta con riserva, ferma la possibilità di ulteriori provvedimenti amministrativi conformi ai principi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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