Cassazione Civile, Ordinanza n. 32856/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura concorsuale per far dichiarare inefficace nei confronti del fallimento una compravendita immobiliare conclusa in epoca anteriore al dissesto. Il tribunale aveva dichiarato inefficace il contratto ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, l.f., ritenendo che l'immobile fosse stato venduto a prezzo sensibilmente inferiore al valore. La corte d'appello aveva confermato la decisione, e la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario dell'acquirente. Quest'ultimo ha allora proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Cassazione, deducendo: 1) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito il valore del bene, anche alla luce di una nuova perizia stragiudiziale che lo indicava come abusivo e non sanabile, oppure comunque bisognoso di costosi interventi, con conseguente valore prossimo allo zero o comunque tale da escludere la sproporzione prezzo/valore; inoltre lamentava che la Corte avrebbe errato nel ritenere provata o presunta la sua conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice; 2) dolo della controparte e/o pronuncia fondata su rappresentazione non corrispondente alla realtà, invocando i motivi di revocazione di cui all'art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c., e sostenendo di avere adempiuto gli oneri contrattuali e che una CTU non sarebbe stata disposta per effetto della diversa rappresentazione dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il vizio dedotto non integrava un errore di fatto revocatorio, perché la doglianza investiva in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni di merito sul valore dell'immobile e sulla sproporzione tra prezzo e bene, oltre a questioni di diritto relative alla scientia decoctionis ex art. 67 l.f. La nuova perizia stragiudiziale prodotta era estranea sia ai giudizi di merito sia al precedente giudizio di legittimità, mentre l'errore revocatorio deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e non può fondarsi su documenti nuovi. La Corte ha inoltre osservato che il fatto relativo al valore del bene era stato comunque oggetto di controversia tra le parti, sicché difettava un presupposto dell'errore di fatto revocatorio. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la revocazione ex art. 391-bis, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., è ammessa solo contro le decisioni della Cassazione che abbiano deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non contro un'ordinanza di rigetto/inammissibilità del ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 1, l.f.
La Corte richiama la disciplina della revocatoria fallimentare, osservando che nella controversia originaria il terzo acquirente non aveva assolto l'onere di superare la presunzione/valutazione relativa alla conoscenza dello stato di insolvenza e che la sproporzione tra prestazioni era questione di merito.
art. 391-bis c.p.c.
Rimedio straordinario esperibile contro sentenze e ordinanze della Cassazione per errore materiale o di fatto; non consente di rimettere in discussione errori di diritto o di valutazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, obiettivamente rilevabile dagli atti, decisiva e non riguardante un punto controverso.
art. 391-ter c.p.c.
La revocazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. è ammessa solo contro i provvedimenti della Cassazione che abbiano deciso la causa nel merito.
art. 395, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
I motivi di dolo della parte e di scoperta di documenti decisivi sono richiamati ma ritenuti non esperibili contro l'ordinanza di rigetto/inammissibilità impugnata.
art. 384 c.p.c.
È il riferimento ai casi in cui la Cassazione decide la causa nel merito; solo in tale ipotesi operano alcuni motivi di revocazione previsti dall'art. 391-ter c.p.c.
art. 287 c.p.c.
Richiamato indirettamente quale parametro per la correzione degli errori materiali o di calcolo.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui non possono rilevare, nel giudizio di revocazione, documenti nuovi non depositati né richiamati nel ricorso originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, per una svista percettiva immediatamente verificabile, senza bisogno di nuove valutazioni.
- Non integra errore di fatto la doglianza che miri a contestare la valutazione delle prove, l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'interpretazione giuridica dei fatti: tali censure attengono a errori di giudizio o di diritto e non sono veicolabili con la revocazione.
- L'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità; non può fondarsi su documenti nuovi o estranei ai precedenti gradi di merito e al ricorso per cassazione originario.
- La revocazione per errore di fatto è esclusa quando il fatto assunto come erroneamente percepito sia stato oggetto di discussione tra le parti e di conseguente decisione del giudice.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è uno strumento per ottenere un terzo grado di merito: non consente di rimettere in discussione l'accertamento sulla sproporzione economica tra prestazioni o altri giudizi di fatto già scrutinati nei gradi precedenti.
- I motivi di revocazione previsti dall'art. 391-ter c.p.c. per i numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. sono ammissibili solo contro le decisioni della Cassazione che abbiano deciso la causa nel merito, non contro le ordinanze che si limitino a dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
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