Sentenza n. 732/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi, comunicato a mezzo PEC il 30.5.2024 dall’INPS – Direzione Provinciale di Brindisi, e di tutti quelli ulteriori ad esso connessi, collegati e consequenziali; per la declaratoria di accertamento - del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 28.5.2024 e in data 5.6.2024, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta ovvero di tutti gli atti inerenti al procedimento ispettivo introdotto dal Verbale di primo accesso ispettivo INPS/INL n. 2023000122/DDL del 25.3.2024, ed in particolare dell’ordine di servizio ovvero il provvedimento di avvio del procedimento de quo, impartito agli Ispettori Schirone e Guarini recante l’oggetto e le finalità dell’attività ad essi demandata e dei verbali di dichiarazioni delle persone sentite. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 18.10.2024, per l’annullamento - del provvedimento del 10.9.2024, comunicato in parti data, di diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo, INPS Direzione Provinciale di Brindisi, fascicolo n. 2023000122/DDL, procedimento concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000122/DDL del 12.8.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di accesso agli atti del procedimento ispettivo INPS/INL, comunicati il 30 maggio 2024 e il 10 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il primo diniego di accesso e ha chiesto l’accertamento del diritto a ottenere copia degli atti del procedimento ispettivo, inclusi l’ordine di servizio o l’atto di avvio e i verbali delle dichiarazioni rese dalle persone sentite. Ha dedotto, tra l’altro, difetto assoluto o apparenza della motivazione, violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., violazione del diritto di difesa, del principio di trasparenza e buona amministrazione ed eccesso di potere per illogicità manifesta. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego relativo alla nuova istanza del 5 settembre 2024, presentata dopo la conclusione dell’ispezione con verbale unico di accertamento e notificazione del 12 agosto 2024, deducendo violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell’art. 24 Cost., eccesso di potere e violazione dell’art. 7 della l. 241/1990. L’INPS ha eccepito la tardività del ricorso originario e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso originario perché, pur essendo stato notificato il 30 giugno 2024 entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., è stato depositato soltanto il 30 luglio 2024. Nei giudizi camerali, compresi quelli in materia di accesso, i termini processuali sono dimezzati: il deposito doveva quindi avvenire entro quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece esaminato nel merito e rigettato. Il giudizio sull’accesso è diretto ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione, più che la mera legittimità formale del diniego. Trattandosi di accesso difensivo, la società aveva l’onere di dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la specifica situazione giuridica da tutelare. La richiesta del 5 settembre 2024, riferita genericamente a non meglio precisate “ragioni di difesa” e formulata come richiesta di tutti gli atti del procedimento, non consentiva di verificare tale nesso e non soddisfaceva l’onere di specificazione. Il diniego dell’INPS è stato quindi ritenuto legittimo. La società è stata condannata a pagare all’INPS euro 1.500,00 oltre accessori; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Prevede la dimidiazione dei termini processuali nei giudizi camerali, inclusi quelli in materia di accesso.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso, dimezzato nel rito camerale, comporta nei giudizi di accesso un termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare irricevibile il ricorso originario depositato oltre il termine perentorio.
artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare.
art. 25, comma 3, l. 241/1990
È stato richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in materia di diniego di accesso, senza costituire la ratio decisoria principale.
art. 9 d.P.R. 184/2006
È stato richiamato tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente in relazione al diniego di accesso, senza costituire la ratio decisoria principale.
art. 7 l. 241/1990
È stato richiamato tra le censure dei motivi aggiunti, ma il rigetto è stato fondato sulla genericità dell’istanza di accesso difensivo.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni e depositato entro i successivi quindici giorni, in quanto il termine ordinario di deposito è dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; il mancato rispetto del termine perentorio rende il ricorso irricevibile.
- Il giudizio sull’accesso ha natura sostanzialmente di accertamento del diritto all’ostensione: il giudice verifica la spettanza dell’accesso nella concreta situazione dedotta, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni formalmente poste dall’amministrazione a fondamento del diniego.
- Chi esercita l’accesso difensivo deve indicare e dimostrare uno specifico nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da curare o difendere; il generico richiamo a esigenze difensive o probatorie non è sufficiente.
- Una richiesta di accesso difensivo formulata in modo generico, diretta indistintamente a ottenere tutti gli atti di un procedimento senza precisare la concreta funzione difensiva dei singoli documenti, può essere legittimamente respinta dall’amministrazione.
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