Cassazione Civile, Ordinanza n. 06056/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi con cui il Comune ha accertato omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI per l'anno 2007, relativi a fabbricati in comproprietà. I giudici di merito avevano accolto la tesi dei contribuenti e annullato gli accertamenti, ritenendo i beni rurali e quindi non imponibili. La Corte regionale aveva affermato che la ruralità discendesse dall'iscrizione catastale in categoria D/10 e che gli effetti dell'accatastamento del 25 giugno 2012 dovessero retroagire di cinque anni, coprendo anche il 2007; aveva inoltre ritenuto irrilevante la natura dell'utilizzatore e valorizzato l'attività agricola svolta dai contribuenti. Il Comune ricorrente ha dedotto violazione di norme catastali e tributarie sostenendo che, ai fini del riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi, non bastava il classamento catastale ottenuto con ordinaria procedura, ma era necessaria la specifica domanda prevista dall'art. 7, comma 2-bis, d.l. 70/2011 e la conseguente annotazione negli atti catastali; ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alla natura dell'utilizzatore e alla prova dell'attività agricola, sostenendo che mancava la dimostrazione dei requisiti richiesti per il fabbricato rurale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha precisato che non risultava dalla sentenza impugnata, né era accertabile in sede di legittimità, la circostanza di fatto secondo cui l'immobile sarebbe stato accatastato per la prima volta nel 2012 mediante semplice procedura Docfa. Tuttavia ha ritenuto comunque errata la decisione di merito perché contrastante con la giurisprudenza di legittimità: per il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi non è sufficiente la variazione catastale o la domanda dell'interessato, ma è necessaria la specifica annotazione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità. Poiché la CTR non aveva accertato tale annotazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011
disciplina la domanda di variazione catastale per gli immobili rurali; la Corte ne evidenzia il rapporto con la successiva evoluzione normativa, ma afferma che la sola domanda non basta al riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi.
art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011
norma inserita nella sequenza normativa che porta a considerare rilevante, ai fini della ruralità, la specifica annotazione negli atti catastali.
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013
riconosce gli effetti retroattivi del requisito di ruralità, ma presuppone l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali.
d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2
individua l'annotazione in atti come adempimento imprescindibile per il riconoscimento della ruralità.
d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 5-ter
richiamato come fonte degli effetti retroattivi collegati all'annotazione catastale.
art. 2, d.m. 26 luglio 2012
richiamato nel quadro della disciplina catastale della ruralità.
art. 7, d.m. 26 luglio 2012
richiamato dalla CTR per sostenere la retroattività quinquennale della ruralità, ma la Corte precisa che occorre l'annotazione e non il solo classamento.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
richiamato tra le norme tributarie sull'ICI che il ricorrente assume violate.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
norma sulla ruralità dei fabbricati, richiamata per sostenere che il requisito va accertato secondo il dato catastale rilevante.
art. 2135 c.c.
richiamato dalla sentenza impugnata per qualificare l'allevamento come attività agricola.
art. 32 TUIR
richiamato dalla sentenza impugnata per ricondurre l'allevamento tra le attività agricole.
Massime di principio
- In materia di fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi non deriva automaticamente dal solo classamento catastale o dalla presentazione della domanda dell'interessato, ma richiede la specifica annotazione della ruralità negli atti catastali.
- Quando la controversia riguarda l'esenzione o non imponibilità ICI/IMU per ruralità, il giudice deve accertare in concreto se l'annotazione catastale prevista dalla normativa sia stata effettivamente inserita; in difetto di tale verifica, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- La domanda di variazione catastale e l'autocertificazione dell'interessato non sono, da sole, sufficienti a provare il requisito della ruralità ai fini tributari, essendo necessario il dato oggettivo dell'annotazione catastale.
- L'accertamento della ruralità ai fini dei tributi locali va condotto sulla base della sequenza normativa speciale che disciplina la pubblicità catastale del requisito, prevalendo il dato formale dell'annotazione rispetto a ricostruzioni fondate sul solo uso agricolo del bene.
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