Circolare n. 38 del 11/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regime agevolativo previsto dai commi 271-279 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, approvato dalla Commissione europea, che riconosce un credito d’imposta per investimenti iniziali in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in specifiche aree svantaggiate del Mezzogiorno e di Abruzzo e Molise. Sono indicati i beneficiari, i soggetti esclusi, l’ambito territoriale, le categorie di beni agevolabili, la procedura di accesso tramite formulario, le regole per i grandi progetti, la misura del credito, i divieti di cumulo, le modalità di utilizzo, il trattamento fiscale, le cause di revoca e i controlli.
Credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate
Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate
La circolare chiarisce la disciplina del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380 del 25 gennaio 2008. Il beneficio è riconosciuto nell’ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e si applica agli investimenti iniziali in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in determinate aree territoriali svantaggiate.
Ambito soggettivo
Il credito spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, che realizzano nuovi investimenti nelle aree agevolate. La circolare precisa che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono fruirne anche gli enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale esercitata.
Sono invece esclusi:
- i soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche;
- i settori dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo;
- le imprese in difficoltà finanziaria, secondo la definizione contenuta negli orientamenti comunitari sul salvataggio e la ristrutturazione.
Per il settore agricolo, il beneficio può riguardare le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma solo quando non siano esercitate da imprenditori agricoli ai sensi del d.lgs. n. 228/2001. Per tali imprese sono richiamati i limiti comunitari di notifica per investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro o aiuti oltre 12 milioni di euro.
Il settore della pesca è stato esteso al regime solo a seguito di notifica alla Commissione europea; la circolare evidenzia che la fruizione è subordinata alla positiva valutazione comunitaria dell’estensione.
Ambito territoriale e intensità di aiuto
L’agevolazione riguarda investimenti destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ma con differenze rilevanti tra territori ammissibili ex art. 87, par. 3, lett. a) e lett. c), del Trattato CE.
La circolare riporta le intensità massime di aiuto, distinte per grande, media e piccola impresa, e per periodo di validità. In sintesi:
- Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: intensità più elevate, con regole differenziate per il periodo 2007-2010 e 2011-2013;
- Basilicata: area a effetto statistico, con intensità ridotte dal 2011;
- Abruzzo, Molise e Sardegna: agevolazione limitata alle sole zone censuarie indicate nella Carta degli aiuti.
La circolare sottolinea che il regime deve adeguarsi alle eventuali modifiche della Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.
Investimenti agevolabili e oggetto del beneficio
L’agevolazione riguarda soltanto investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, concetto che comprende:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione con nuovi prodotti;
- il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Sono agevolabili solo beni ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR e rientranti nelle categorie tassativamente indicate dalla legge:
- macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo e attrezzature varie;
- programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte utilizzata nell’unità produttiva.
Restano esclusi gli immobili, gli autoveicoli, i mezzi di trasporto, le spese e gli oneri pluriennali ex art. 108 TUIR e gli investimenti di mera sostituzione. Per i beni in leasing, la circolare richiede che il contratto sia di locazione finanziaria e preveda l’acquisto del bene a fine contratto; il mancato riscatto comporta la revoca del beneficio.
Determinazione dell’investimento ammissibile
L’investimento netto agevolabile è determinato partendo dal costo complessivo dei beni nuovi e sottraendo gli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva interessata. Non si sottraggono gli ammortamenti dei beni entrati in funzione nel medesimo periodo d’imposta in cui il bene agevolato entra in funzione.
Per i beni materiali la circolare fornisce chiarimenti su macchinari, impianti e attrezzature, richiamando la classificazione dello stato patrimoniale (voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 c.c.) e specificando che sono agevolabili anche impianti generici e specifici, macchinari automatici e non automatici, attrezzature industriali e commerciali, di laboratorio, di mensa e utensili legati al processo produttivo. In caso di beni parzialmente incorporati in immobili, rileva solo la parte separabile.
Per i beni immateriali, la circolare richiede che siano utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva beneficiaria, ammortizzabili, acquistati da terzi a prezzi di mercato, iscritti nell’attivo e mantenuti per almeno cinque anni. I programmi informatici sono agevolabili solo per le PMI, mentre i brevetti sono agevolabili per tutte le imprese; per le grandi imprese, gli investimenti in beni immateriali non possono superare il 50% della spesa agevolabile complessiva.
Requisito della novità e decorrenza temporale
I beni devono essere nuovi: non sono ammissibili beni già utilizzati a qualunque titolo. La novità sussiste anche se l’acquisto avviene da soggetti diversi dal produttore o dal rivenditore, purché il bene non sia mai stato usato. Per i beni complessi autoprodotti che incorporano beni usati, il requisito è rispettato se il costo del bene usato non è prevalente; in caso di acquisto derivativo, il cedente deve attestare tale circostanza.
Quanto alla decorrenza, la circolare afferma che sono agevolabili gli investimenti avviati dopo il 1° gennaio 2007 e realizzati entro il 31 dicembre 2013. La fruizione materiale del credito è però possibile solo dopo l’approvazione comunitaria del regime, intervenuta il 25 gennaio 2008.
Procedura di accesso e grandi progetti
La fruizione è automatica al ricorrere delle condizioni di legge, ma è subordinata alla presentazione di un formulario all’Agenzia delle entrate, che non costituisce istanza preventiva ma condizione necessaria per l’utilizzo del credito.
Per i progetti non rientranti nei grandi progetti di investimento, il formulario va presentato al Centro Operativo di Pescara prima della compensazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. Per i progetti pluriennali, il formulario va inviato entro la dichiarazione del primo periodo d’imposta in cui si realizzano gli investimenti, includendo anche i dati dei periodi successivi.
Per i grandi progetti di investimento, definiti come investimenti iniziali con spese ammissibili superiori a 50 milioni di euro, è necessario trasmettere un secondo formulario anche al Ministero dello Sviluppo economico. La circolare distingue tre ipotesi:
- spese tra 50 e 100 milioni di euro: il Ministero verifica la corretta applicazione del massimale corretto e la completezza dei dati;
- spese superiori a 100 milioni di euro: se il beneficiario limita l’aiuto entro la soglia di notifica, si applica la stessa procedura di verifica; se non lo limita, il Ministero notifica individualmente l’aiuto alla Commissione europea;
- investimenti agricoli con spese superiori a 25 milioni di euro o aiuti superiori a 12 milioni di euro: è prevista la notifica individuale alla Commissione.
Il formulario può essere presentato prima al Ministero o prima all’Agenzia delle entrate, senza vincoli di priorità.
Misura del credito e massimali
Il credito è determinato applicando all’investimento netto le intensità di aiuto previste dalla Carta regionale, tenendo conto delle maggiorazioni per le PMI e, per i grandi progetti, del massimale di aiuto corretto previsto dagli Orientamenti.
Per i grandi progetti, il massimale viene ridotto secondo la tabella comunitaria:
- 100% del massimale regionale fino a 50 milioni di euro;
- 50% del massimale regionale per la parte tra 50 e 100 milioni;
- 34% del massimale regionale per la parte eccedente 100 milioni.
La circolare richiama la formula di calcolo del punto 67 degli Orientamenti e specifica le soglie di notifica per le varie regioni, calcolate sul massimale consentito per un investimento da 100 milioni di euro. Vengono inoltre forniti esempi numerici per un investimento in Campania da 70 milioni e uno da 120 milioni.
Cumulabilità e dichiarazioni richieste
Il credito non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Non può inoltre essere combinato con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi regionali calcolati sui costi salariali relativi allo stesso progetto.
Il divieto di cumulo comprende anche garanzie pubbliche o di fondi di garanzia pubblici, anche se gestiti da enti privati, quando esse finanziano il progetto d’investimento. È invece ammesso il cumulo con misure che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti de minimis, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
Il contribuente deve attestare nel formulario la non cumulabilità e, per le imprese che beneficiano del credito, deve essere apposto su ciascun titolo di spesa un timbro con la dicitura relativa all’agevolazione.
La circolare richiama anche la disciplina degli aiuti incompatibili ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006 e del DPCM 23 maggio 2007: per fruire del credito occorre aver presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tramite il modello approvato dall’Agenzia delle entrate. La fruizione è sospesa, e quanto già fruito va restituito, per i soggetti destinatari di un ordine di recupero che non abbiano rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili.
Utilizzo del credito
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi, quadro RU, relativa al periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti. Non è rimborsabile.
Può essere utilizzato:
- in compensazione interna per il versamento di acconti e saldi delle imposte sui redditi del periodo in cui il credito matura e dei periodi successivi;
- per l’eccedenza, in compensazione con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
La compensazione esterna è consentita dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito. Per gli investimenti del 2007, la compensazione con F24 è possibile dal gennaio 2009; per quelli del 2008, dal gennaio 2010.
La circolare segnala inoltre il limite annuale di 250.000 euro previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 per i crediti indicati nel quadro RU, ma precisa che tale limite non si applica al credito in esame a partire dal 1° gennaio 2010.
Trattamento fiscale
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP. Nella contabilizzazione come contributo in conto impianti occorre sterilizzare gli effetti fiscali mediante variazioni in diminuzione, secondo il criterio contabile adottato:
- se il contributo riduce il costo del bene, la variazione in diminuzione corrisponde alla differenza tra ammortamenti fiscali sul costo lordo e ammortamenti civilistici sul costo netto;
- se il contributo è rilevato tramite risconti, la variazione in diminuzione è pari alle quote imputate a conto economico.
Il credito non rileva neppure per il rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Revoca e rideterminazione
Il credito è soggetto a rideterminazione o revoca se i beni:
- non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o ultimazione;
- vengono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione.
Per i beni in leasing, la revoca opera anche se non viene esercitato il riscatto o se il contratto viene ceduto a terzi. In caso di sostituzione con beni della stessa categoria, la rideterminazione avviene escludendo il costo non ammortizzato del bene agevolato per la parte eccedente i costi delle nuove acquisizioni.
L’eventuale credito indebitamente utilizzato deve essere restituito senza sanzioni entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi del periodo in cui si verifica la causa di revoca.
Controlli
La circolare richiama l’obbligo di controlli ex post, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito, mediante decreti attuativi del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. In ogni caso, le amministrazioni verificano il rispetto delle discipline comunitarie.
Sul piano fiscale, i controlli riguardano:
- l’esistenza dei presupposti di legge;
- la corretta quantificazione del credito spettante;
- l’effettivo utilizzo in compensazione.
In caso di utilizzo indebito, viene notificato un atto di recupero con invito al pagamento di credito, interessi e sanzioni entro 60 giorni; in difetto, si procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Punti principali
Beneficiari e soggetti esclusi
Possono accedere al credito tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, anche enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Sono esclusi i settori siderurgico, fibre sintetiche, carbonifero, creditizio, finanziario e assicurativo; il settore pesca è incluso solo dopo la positiva valutazione comunitaria dell’estensione. Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà finanziaria secondo la definizione comunitaria.
Ambito territoriale e intensità di aiuto
L’agevolazione spetta per investimenti destinati a strutture produttive localizzate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ma in Abruzzo, Molise e Sardegna solo nelle zone censuarie indicate nella Carta degli aiuti. La circolare riporta le intensità massime di aiuto, differenziate per regione, periodo e dimensione d’impresa (grande, media, piccola), nonché le aree ammissibili ex art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato CE.
Oggetto dell’agevolazione e beni ammissibili
Sono agevolabili solo investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale avviato dopo il 1° gennaio 2007. Rientrano i beni strumentali nuovi ammortizzabili, in particolare macchinari, impianti e attrezzature non infissi al suolo, programmi informatici per le PMI e brevetti su nuove tecnologie. Restano esclusi immobili, autoveicoli, mezzi di trasporto, spese pluriennali ex art. 108 TUIR e gli investimenti di mera sostituzione. La circolare dettaglia anche il trattamento dei beni parzialmente incorporati in immobili, dei beni complessi e dei leasing finanziari.
Procedura di fruizione e formulario
Prima di utilizzare il credito, il beneficiario deve presentare all’Agenzia delle entrate un formulario con dati dell’impresa, del progetto, della struttura produttiva, dell’investimento previsto e dell’aiuto calcolato. Il formulario contiene anche attestazioni sul divieto di cumulo e, per il settore agricolo, sulla coerenza con il PSR regionale. Per i progetti non grandi il formulario va presentato al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; per i grandi progetti va inviato anche al Ministero dello Sviluppo economico, con regole diverse in base alla soglia di spesa e di notifica.
Misura del credito, utilizzo e trattamento fiscale
Il credito è calcolato applicando all’investimento netto le intensità di aiuto previste dalla Carta regionale, con eventuali maggiorazioni PMI e, per i grandi progetti, il massimale corretto. Può essere usato per compensare imposte sui redditi dovute in acconto e a saldo e, per l’eccedenza, in F24 dal sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione; non è rimborsabile. Non concorre alla formazione del reddito né della base IRAP e non rileva per il calcolo degli interessi passivi e delle spese generali. Sono previsti limiti annuali alla compensazione dei crediti d’imposta, con esclusione per questo credito dal 1° gennaio 2010.
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