Ordinanza n. 2003/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto di un’istanza di condono edilizio, ordinanza di demolizione, silenzio-rifiuto e successivo rigetto di un’istanza di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell’istanza di condono edilizio in sanatoria, l’ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive, il silenzio-rifiuto formatosi su una successiva istanza di sanatoria e il provvedimento comunale che ha poi rigettato tale istanza. Prima dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto un ulteriore rinvio per consentire al Comune di pronunciarsi su una domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, il cui eventuale accoglimento avrebbe potuto far venir meno gli effetti degli atti impugnati e l’interesse alla decisione. I ricorrenti hanno inoltre documentato di avere sollecitato il Comune all’adozione di un provvedimento espresso, nonostante fosse già decorso il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso. Il Comune non ha riscontrato il sollecito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle impugnazioni. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione di chiarimenti sullo stato del procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e sulle eventuali determinazioni già assunte dall’amministrazione. Ha assegnato al Comune il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore, per depositare la relazione, avvertendo che l’eventuale mancato adempimento potrà essere valutato come elemento dal quale desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 29 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accertamento di conformità e del termine per la formazione del silenzio-assenso, la cui concreta situazione procedimentale deve essere chiarita dal Comune.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato adempimento dell’incombente istruttorio può essere valutato dal giudice come elemento dal quale desumere argomenti di prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la definizione di un giudizio di annullamento di atti edilizi può essere influenzata dall’esito di una successiva istanza di accertamento di conformità, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per acquisire dall’amministrazione lo stato del relativo procedimento e le eventuali determinazioni già adottate.
- L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire, entro il termine assegnato, chiarimenti documentati sullo stato del procedimento e sugli atti eventualmente adottati; il mancato adempimento può essere utilizzato dal giudice come fonte di argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La possibile formazione del silenzio-assenso su un’istanza edilizia non impedisce al privato di sollecitare l’adozione di un provvedimento espresso, né esonera il giudice dall’acquisire chiarimenti sull’effettiva conclusione del procedimento quando tale esito può incidere sull’interesse alla decisione del ricorso.
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