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direttiva

Direttiva 2003/62

Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/62/CE della Commissione aggiorna i limiti massimi di residui per alcune sostanze attive in determinati alimenti, modificando le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. I nuovi valori sostituiscono quelli precedenti per esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz, sulla base di ulteriori dati scientifici e della valutazione del rischio per i consumatori. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 31 luglio 2003 e applicare le nuove disposizioni dal 1° agosto 2003.

Modifica dei limiti massimi di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e incide sui limiti massimi di residui di taluni antiparassitari nei prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE (cereali) e 90/642/CEE (prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). L'intervento riguarda specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare elencate nell'allegato e sostituisce i valori precedenti nell'allegato II delle due direttive citate. È rilevante anche ai fini SEE.

Modifica dei limiti massimi di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz

La direttiva 2003/62/CE della Commissione interviene sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari, modificando le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. L'atto si fonda su ulteriori dati scientifici e sulla valutazione del rischio per i consumatori, con l'obiettivo di aggiornare i valori autorizzati per specifiche combinazioni sostanza/prodotto.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 2002/79/CE, che aveva già fissato quantità massime di residui per determinate combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare. In seguito alla sua pubblicazione sono pervenute richieste di revisione supportate da nuovi dati; per alcune combinazioni tali dati sono stati ritenuti sufficienti a giustificare limiti superiori al limite inferiore di determinazione analitica. La valutazione dell'esposizione acuta e cronica dei consumatori è stata effettuata secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS; la Commissione afferma che i nuovi limiti non comportano il superamento dell'assunzione giornaliera accettabile né della dose acuta di riferimento.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sui prodotti disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, relativa ai prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e dalla direttiva 86/362/CEE, relativa ai cereali. Le modifiche concernono i residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz nelle combinazioni indicate nell'allegato della direttiva.

Contenuto sostanziale delle modifiche

L'articolo 1 dispone che i nuovi valori contenuti nell'allegato della direttiva sostituiscono quelli precedentemente fissati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per le sostanze in questione. L'articolo 2 modifica l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sostituendo le righe relative agli antiparassitari interessati. Il contenuto tecnico dei nuovi limiti è riportato nell'allegato, che costituisce la base operativa per l'adeguamento nazionale.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva, in quanto tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione. L'articolo 3 impone il recepimento entro il 31 luglio 2003, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 1° agosto 2003. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.

Tecnica di recepimento e riferimento alla direttiva

Ai sensi dell'articolo 4, le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono rimesse alla disciplina nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari dell'atto.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese della filiera, la direttiva comporta l'aggiornamento dei parametri di conformità per i residui ammissibili nei prodotti interessati. Occorre verificare la corrispondenza tra i limiti nazionali e quelli europei, considerando che i nuovi valori si applicano dal 1° agosto 2003 e sostituiscono quelli previgenti nelle direttive settoriali richiamate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui

L'articolo 1 stabilisce che le quantità massime di residui indicate nell'allegato della direttiva sostituiscono quelle già riportate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari interessati. Si tratta quindi di una modifica puntuale e vincolante dei valori di residuo ammessi per specifiche combinazioni sostanza/prodotto.

Modifica dei limiti per i cereali

L'articolo 2 dispone la sostituzione, nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, delle righe relative alle sostanze oggetto della presente direttiva. La modifica incide sui limiti massimi di residui applicabili ai cereali.

Recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1° agosto 2003.

Rinvio alla direttiva nel diritto nazionale

L'articolo 4 prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni di recepimento, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareantiparassitariagricolturasalute pubblicacommercio

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