Sentenza n. 623/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione del Comune di Quaregna - Servizio Tecnico del 23/05/2025 n. 51 (prot. 3517 27/05/2025), avente ad oggetto «Annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies L. 241/1990 della Determina di aggiudicazione provvisoria n. 43 del 15/04/2025 afferente la procedura di aggiudicazione provvisoria alla ditta MA.VA. SNC di Treccani Valeria e De Francesco Maddalena per l’assegnazione in locazione dello stabile di Via Avogadro n. 13 con vincolo di Destinazione a micro nido», pubblicato all’albo pretorio digitale in data 27/05/2025; - della determinazione del Comune di Quaregna - Servizio Tecnico del 23/06/2025 n. 53, avente ad oggetto «Aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Oltreilgiardino Impresa Sociale ETS dello stabile di Via Amedeo Avogadro n. 13 con vincolo di Destinazione a micro nido», pubblicato all’albo pretorio digitale in data 25/06/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria e successiva aggiudicazione definitiva del servizio di micro-nido comunale a una società cooperativa concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determinazioni comunali del 23 maggio 2025, con cui era stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la precedente aggiudicazione provvisoria in suo favore relativa all’affidamento del servizio di micro-nido comunale per il biennio 1 settembre 2025-31 agosto 2027, e del 23 giugno 2025, con cui il servizio era stato aggiudicato definitivamente a una società cooperativa concorrente. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della ricorrente e sospeso gli effetti esecutivi degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, il Comune ha annullato in autotutela le determinazioni impugnate, riaperto l’istruttoria e aggiudicato il servizio alla società ricorrente, con successiva sottoscrizione del contratto di gestione. Tali sopravvenienze hanno integralmente soddisfatto l’interesse azionato e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Il Collegio ha disposto l’irripetibilità delle spese, valorizzando la peculiarità della vicenda e la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di sopravvenienze, l’interesse dedotto in giudizio è integralmente soddisfatto e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione provvisoria; la sentenza non esamina la legittimità sostanziale dell’esercizio del potere.
Massime di principio
- Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti sopravvenuti che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente e fanno venir meno l’attuale posizione di contrasto tra le parti.
- In una controversia relativa a una procedura di affidamento, l’annullamento in autotutela degli atti impugnati, la riedizione dell’istruttoria e la successiva aggiudicazione in favore del ricorrente possono determinare la cessazione della materia del contendere, se l’interesse azionato risulta integralmente realizzato.
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