Sentenza del 16/01/2018 n. 113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - rinuncia al ricorso - rinuncia all'azione - non consegue automaticamente - riproponibilità del ricorso - è ammissibile. Processo tributario - rinuncia all'azione - manifestazione univoca ed evidente - è necessaria - consumazione del diritto all'impugnazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinuncia al precedente ricorso non comporta automaticamente l'inammissibilità di altri ricorsi aventi ad oggetto gli stessi fatti o il medesimo rapporto controverso. La consumazione del diritto all'impugnazione si verifica soltanto quando dalla condotta del contribuente emerga, in modo espresso, univoco ed evidente, la volontà di rinunciare all'azione e non soltanto al singolo ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della rinuncia a un precedente ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992 e, in particolare, se tale rinuncia impedisse automaticamente la proposizione di ulteriori ricorsi relativi allo stesso rapporto controverso. È stato precisato che occorre distinguere tra rinuncia al ricorso, che riguarda il singolo processo, e rinuncia all'azione, con la quale il contribuente manifesta la volontà di abbandonare definitivamente la pretesa o il diritto di impugnare l'atto.
Norme richiamate
Art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La rinuncia al ricorso produce effetti sul processo cui si riferisce, ma non equivale automaticamente a una rinuncia all'azione. Quest'ultima deve risultare da una manifestazione di volontà espressa e inequivoca.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rinuncia a un ricorso non determina di per sé la perdita definitiva del diritto di agire nuovamente sul medesimo rapporto controverso.
- Perché si verifichi la consumazione del diritto all'impugnazione, è necessario che il contribuente abbia manifestato chiaramente la volontà di rinunciare all'azione e non soltanto di abbandonare il procedimento già instaurato.
- In caso di dubbio, la rinuncia deve essere interpretata restrittivamente: non si presume l'abbandono definitivo del diritto di impugnazione in assenza di una dichiarazione espressa, univoca ed evidente.
- La riproposizione del ricorso può quindi essere ammissibile, purché non risulti una precedente rinuncia all'azione e siano rispettati i termini e gli altri requisiti processuali applicabili.
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