Cassazione Civile, Ordinanza n. 41297/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di un fondo coltivato ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati dall'invasione di alcuni branchi di cinghiali nelle colture del terreno. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato in solido l'amministrazione provinciale e la regione; in appello il tribunale ha invece riformato integralmente la decisione e rigettato la domanda, ritenendo non provata l'effettiva verificazione dei fatti dedotti e dei danni lamentati, nonché applicabile, secondo il giudice, la disciplina generale dell'art. 2043 c.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato una circolare prefettizia che, a suo dire, dimostrava la presenza eccessiva di cinghiali e la conoscenza del fenomeno da parte dell'ente; 2) violazione di varie norme, tra cui art. 2043 c.c., art. 9 l. 157/1992, norme regionali e sul T.U.E.L., in tema di responsabilità e legittimazione passiva per i danni da fauna selvatica; 3) violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c. per erronea valutazione della prova e delle presunzioni. La Corte ha ritenuto che, per effetto di giudicato interno, non fosse più discutibile in cassazione la qualificazione della responsabilità alla stregua dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2052 c.c.; ha quindi esaminato i motivi solo entro tale perimetro, dichiarandoli inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. non era formulata con la necessaria specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la statuizione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per insufficienza della prova sull'effettiva invasione del fondo da parte dei cinghiali e sui danni asseritamente subiti. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c."
La responsabilità per danni da fauna selvatica è ricondotta alla disciplina speciale dell'art. 2052 c.c., fondata su proprietà o utilizzazione dell'animale, e non sul dovere di custodia.
art. 2043 c.c.
"i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c."
Nel caso concreto la sentenza impugnata era fondata su questa disciplina generale; tale qualificazione è rimasta coperta da giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione.
art. 9, L. 157/1992
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di fauna selvatica e responsabilità degli enti pubblici.
art. 2 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre la disciplina regionale applicabile alla gestione della fauna selvatica.
art. 6 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre la disciplina regionale applicabile alla gestione della fauna selvatica.
art. 9 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre la disciplina regionale applicabile alla gestione della fauna selvatica.
art. 16 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre la disciplina regionale applicabile alla gestione della fauna selvatica.
art. 22 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre la disciplina regionale applicabile alla gestione della fauna selvatica.
art. 19, comma 1, lett. e) e f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre competenze degli enti locali rilevanti per la responsabilità prospettata.
art. 14, comma 1, lett. f), L. 8 giugno 1990, n. 142
Norma richiamata dalla ricorrente nel dedurre competenze degli enti locali rilevanti per la responsabilità prospettata.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ribadisce che il ricorso non può tradursi in una nuova valutazione delle prove e che la censura deve essere specifica.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte osserva che la censura non è stata formulata con la necessaria specificità.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte osserva che la censura non è stata formulata con la necessaria specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori; non consente di ottenere una nuova lettura del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e come e quando sia stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 richiede il rigoroso rispetto degli oneri di indicazione e deposito degli atti rilevanti.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nei giudizi per danni da fauna selvatica, la qualificazione della responsabilità va tenuta distinta dal tema della prova del fatto dannoso: anche se si discute del titolo di responsabilità, il danneggiato deve comunque provare l'effettiva verificazione dell'evento lesivo e dei relativi danni.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione delle prove o per ottenere una rivalutazione del merito.
- L'omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Le censure di violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. devono essere formulate con specificità; non è sufficiente prospettare genericamente un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- Quando una questione di diritto non è specificamente censurata in cassazione, o risulta condivisa dalla parte ricorrente, essa può rimanere coperta da giudicato interno e non essere più rimessa in discussione nel giudizio di legittimità.
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