Cassazione Penale, Sentenza n. 21421/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per abuso d'ufficio: secondo la Corte d'appello Consales, nella qualità di sindaco del Comune di Brindisi, avrebbe sollecitato e votato, pur dovendosi astenere per conflitto d'interessi non reso noto all'amministrazione, la delibera di giunta del 21/01/2013 che affidava il servizio di rassegna stampa telematica e call center alla società "News" s.a.s., amministrata da Vincitorio, al quale Consales aveva ceduto le quote societarie pur restando coobbligato per debiti sociali. I ricorrenti denunciavano in primo luogo l'intervenuta prescrizione del reato (con contestazioni sul calcolo della sospensione dei termini per emergenza pandemica), nonché l'insussistenza o l'irrilevanza del dovere di astensione, la legittimità dell'affidamento (servizio di mero call center; idoneità professionale di Vincitorio quale giornalista pubblicista), l'assenza di dolo di vantaggio ingiusto e l'assenza di profitto ingiusto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio accogliendo il primo motivo di entrambi i ricorsi: il reato si è estinto per prescrizione maturata in pendenza del giudizio d'appello. La Corte ha ricostruito il termine prescrizionale (pena edittale max under 6 anni -> termine base 6 anni, prorogato a 7 anni e 6 mesi per interruzioni) e ha rilevato che la sospensione del decorso computata dal giudice del merito era eccessiva in parte perché la norma emergenziale (art. 83 d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020) è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte che ne avrebbe consentito una sospensione oltre i 64 giorni indicati; applicando il corretto calcolo la prescrizione è spirata il 3 febbraio 2021, quindi prima della sentenza di appello del 22 marzo 2021. Sul merito la Cassazione ha però osservato che non ricorrevano i presupposti per una declaratoria di non doversi procedere o assoluzione per manifesta non colpevolezza (art.129, comma 2 c.p.p.), e ha confermato la ricostruzione della violazione del dovere di astensione fatta dal giudice di merito; nondimeno l'estinzione per prescrizione impone l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
legge n.150 del 2000
Disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; la Corte d'appello l'ha ritenuta violata nell'affidamento alla società amministrata dal Vincitorio
d.P.R. n. 422 del 2001
Regolamento di attuazione della legge n.150/2000; richiamato come normativa di riferimento per la legittimità degli affidamenti in materia di informazione e comunicazione
art. 78, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.)
Sancisce il dovere di astensione degli amministratori degli enti locali; la Corte ha ritenuto che l'astensione per interesse proprio sia obbligatoria e non derogabile nel caso di delibera impugnata
art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.
Richiamato in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione per specifiche cause; utilizzato dal giudice del merito nel computo temporale
art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020
Disposizione emergenziale che prevedeva la sospensione dei termini processuali per la pandemia; la Corte costituzionale (sent. n.140/2021) ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che ne avrebbe esteso la sospensione oltre i limiti riconosciuti, incidendo sul calcolo della prescrizione
sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 25/05/2021 (depositata 6/7/2021)
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione emergenziale nella parte che aveva determinato una sospensione tale da essere applicata oltre i 64 giorni; fondamentale per il ricalcolo della decorrenza della prescrizione nel caso
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ribadito che è ammissibile un ricorso in Cassazione volto unicamente a far valere l'intervenuta prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando la non punibilità o la non sussistenza del fatto emerge dagli atti in modo assolutamente incontroverso; la Corte ha precisato che tale ipotesi è eccezionale e non sussiste nel caso in esame
artt. 117 e 323 cod. pen. (eccepiti da Vincitorio)
Richiamati nella censura di Vincitorio relativa all'individuazione del pubblico ufficiale competente; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante ai fini dell'annullamento per prescrizione, pur avendo dibattuto la qualifica e la partecipazione all'illecito
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura in pendenza del giudizio di appello e non viene correttamente dichiarata dal giudice di merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerate le pronunce costituzionali sulle norme emergenziali: la sospensione dei termini per la pandemia non può essere computata oltre i limiti dichiarati costituzionalmente legittimi (es. periodo massimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale).
- Il dovere di astensione per interesse proprio degli amministratori locali è stringente: la mancata astensione e la mancata formale comunicazione del conflitto all'amministrazione possono integrare abuso d'ufficio, anche se la deliberazione è adottata da un organo collegiale e all'unanimità.
- La sussistenza della legittimità amministrativa dell'atto o la presenza di una scelta discrezionale pubblica non escludono automaticamente la rilevanza penale quando è dimostrata la partecipazione di un amministratore che avrebbe dovuto astenersi.
- La declaratoria di non doversi procedere o l'assoluzione per manifesta non colpevolezza (art.129 c.p.p.) è possibile solo quando la non colpevolezza risulta in modo assolutamente incontroverso dagli atti; altrimenti la valutazione del merito resta compito del giudice di rinvio.
- Nelle controversie in cui viene contestata la qualifica del pubblico ufficiale responsabile (es. sindaco vs dirigente), è importante distinguere il ruolo decisionale formale dall'intervento effettivo: la partecipazione attiva e la condotta concreta (es. solleciti, cessioni di quote) possono rendere penalmente rilevante anche chi ha ruolo politico-formale.
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