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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21421/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per abuso d'ufficio: secondo la Corte d'appello Consales, nella qualità di sindaco del Comune di Brindisi, avrebbe sollecitato e votato, pur dovendosi astenere per conflitto d'interessi non reso noto all'amministrazione, la delibera di giunta del 21/01/2013 che affidava il servizio di rassegna stampa telematica e call center alla società "News" s.a.s., amministrata da Vincitorio, al quale Consales aveva ceduto le quote societarie pur restando coobbligato per debiti sociali. I ricorrenti denunciavano in primo luogo l'intervenuta prescrizione del reato (con contestazioni sul calcolo della sospensione dei termini per emergenza pandemica), nonché l'insussistenza o l'irrilevanza del dovere di astensione, la legittimità dell'affidamento (servizio di mero call center; idoneità professionale di Vincitorio quale giornalista pubblicista), l'assenza di dolo di vantaggio ingiusto e l'assenza di profitto ingiusto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio accogliendo il primo motivo di entrambi i ricorsi: il reato si è estinto per prescrizione maturata in pendenza del giudizio d'appello. La Corte ha ricostruito il termine prescrizionale (pena edittale max under 6 anni -> termine base 6 anni, prorogato a 7 anni e 6 mesi per interruzioni) e ha rilevato che la sospensione del decorso computata dal giudice del merito era eccessiva in parte perché la norma emergenziale (art. 83 d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020) è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte che ne avrebbe consentito una sospensione oltre i 64 giorni indicati; applicando il corretto calcolo la prescrizione è spirata il 3 febbraio 2021, quindi prima della sentenza di appello del 22 marzo 2021. Sul merito la Cassazione ha però osservato che non ricorrevano i presupposti per una declaratoria di non doversi procedere o assoluzione per manifesta non colpevolezza (art.129, comma 2 c.p.p.), e ha confermato la ricostruzione della violazione del dovere di astensione fatta dal giudice di merito; nondimeno l'estinzione per prescrizione impone l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • legge n.150 del 2000

    Disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; la Corte d'appello l'ha ritenuta violata nell'affidamento alla società amministrata dal Vincitorio

  • d.P.R. n. 422 del 2001

    Regolamento di attuazione della legge n.150/2000; richiamato come normativa di riferimento per la legittimità degli affidamenti in materia di informazione e comunicazione

  • art. 78, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.)

    Sancisce il dovere di astensione degli amministratori degli enti locali; la Corte ha ritenuto che l'astensione per interesse proprio sia obbligatoria e non derogabile nel caso di delibera impugnata

  • art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione per specifiche cause; utilizzato dal giudice del merito nel computo temporale

  • art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020

    Disposizione emergenziale che prevedeva la sospensione dei termini processuali per la pandemia; la Corte costituzionale (sent. n.140/2021) ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che ne avrebbe esteso la sospensione oltre i limiti riconosciuti, incidendo sul calcolo della prescrizione

  • sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 25/05/2021 (depositata 6/7/2021)

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione emergenziale nella parte che aveva determinato una sospensione tale da essere applicata oltre i 64 giorni; fondamentale per il ricalcolo della decorrenza della prescrizione nel caso

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ribadito che è ammissibile un ricorso in Cassazione volto unicamente a far valere l'intervenuta prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando la non punibilità o la non sussistenza del fatto emerge dagli atti in modo assolutamente incontroverso; la Corte ha precisato che tale ipotesi è eccezionale e non sussiste nel caso in esame

  • artt. 117 e 323 cod. pen. (eccepiti da Vincitorio)

    Richiamati nella censura di Vincitorio relativa all'individuazione del pubblico ufficiale competente; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante ai fini dell'annullamento per prescrizione, pur avendo dibattuto la qualifica e la partecipazione all'illecito

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura in pendenza del giudizio di appello e non viene correttamente dichiarata dal giudice di merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerate le pronunce costituzionali sulle norme emergenziali: la sospensione dei termini per la pandemia non può essere computata oltre i limiti dichiarati costituzionalmente legittimi (es. periodo massimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale).
  • Il dovere di astensione per interesse proprio degli amministratori locali è stringente: la mancata astensione e la mancata formale comunicazione del conflitto all'amministrazione possono integrare abuso d'ufficio, anche se la deliberazione è adottata da un organo collegiale e all'unanimità.
  • La sussistenza della legittimità amministrativa dell'atto o la presenza di una scelta discrezionale pubblica non escludono automaticamente la rilevanza penale quando è dimostrata la partecipazione di un amministratore che avrebbe dovuto astenersi.
  • La declaratoria di non doversi procedere o l'assoluzione per manifesta non colpevolezza (art.129 c.p.p.) è possibile solo quando la non colpevolezza risulta in modo assolutamente incontroverso dagli atti; altrimenti la valutazione del merito resta compito del giudice di rinvio.
  • Nelle controversie in cui viene contestata la qualifica del pubblico ufficiale responsabile (es. sindaco vs dirigente), è importante distinguere il ruolo decisionale formale dall'intervento effettivo: la partecipazione attiva e la condotta concreta (es. solleciti, cessioni di quote) possono rendere penalmente rilevante anche chi ha ruolo politico-formale.

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