Cassazione Civile, Ordinanza n. 16547/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 21861/2024 la Corte aveva accolto il ricorso principale e deciso nel merito, condannando le controparti alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore della parte ricorrente originaria. Tuttavia, il difensore di tale parte, che nel ricorso si era dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., lamentava che l'ordinanza avesse omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore. Per questo proponeva ricorso ex art. 391-bis c.p.c. chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza, così da integrare sia la motivazione sia il dispositivo con l'espresso riferimento alla distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore antistatario, fosse emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, rimedio applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile in ogni tempo. Richiamati gli arresti delle Sezioni Unite e un precedente conforme, ha accolto il ricorso e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 21861/2024, specificando che la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa deve intendersi integrata dalla clausola di distrazione in favore del difensore antistatario. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.
art. 93 c.p.c.
La dichiarazione di antistatarietà del difensore fonda l'istanza di distrazione delle spese in suo favore.
artt. 287 e ss. c.p.c.
Il difensore distrattario può agire in forza della procura già rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere, senza necessità di una nuova procura speciale.
art. 365 c.p.c.
Non è necessaria una nuova procura speciale per il difensore che chiede la correzione ai fini della distrazione delle spese.
art. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti della Cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, anche quando l'errore sia contenuto in una pronuncia della Corte di cassazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche d'ufficio e senza limiti temporali espressamente previsti, quando occorra integrare il provvedimento con la distrazione delle spese omessa per mero errore.
- Il difensore che chiede la distrazione delle spese non necessita di una nuova procura speciale per attivare il rimedio correttivo, potendo agire in base alla procura già conferita nel processo definito dal provvedimento da correggere.
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