Ordinanza n. 6890/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 17480 del 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10253 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione e condannato quest'ultima alla restituzione del contributo unificato, omettendo la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 17480 del 2025, deducendo che, pur avendo il difensore dichiarato espressamente la propria antistatari età ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la sentenza aveva omesso di disporre la distrazione in suo favore del contributo unificato, alla cui restituzione era stata condannata l'amministrazione. L'istanza è stata proposta mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, ritenuto applicabile dalla giurisprudenza consolidata alle omissioni relative alla distrazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la correzione, poiché dagli atti risultava la dichiarazione di antistatari età del difensore e la giurisprudenza ammette la correzione dell'omessa distrazione senza necessità di impugnare la sentenza. Ha quindi disposto di aggiungere al dispositivo della sentenza, dopo la condanna dell'amministrazione alla restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato, le parole: ", con distrazione a favore dell'Avv. Fabrizio Bloise che si è dichiarato antistatario." Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e ha stabilito nulla per le spese della fase di correzione.
Norme richiamate
art. 86, commi 2 e 3, c.p.a.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali delle decisioni amministrative e le conseguenti annotazioni da parte della Segreteria.
art. 287 c.p.c.
Costituisce, secondo il richiamo operato dal giudice e la giurisprudenza citata, lo strumento processuale per emendare omissioni materiali della sentenza, inclusa l'omessa distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
Rileva per la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di essere antistatario, presupposto per la distrazione in suo favore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese o delle somme liquidate in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario costituisce un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, senza necessità di impugnare la sentenza, quando la dichiarazione risulti dagli atti del giudizio.
- Quando accoglie un'istanza di correzione di errore materiale, il giudice amministrativo deve specificare nel dispositivo il testo da inserire nella decisione originaria e ordinare alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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