Sentenza n. 634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a un fabbricato realizzato senza titolo edilizio, ricadente nella fascia di rispetto dell'antica città di Paestum e in zona destinata a parcheggi pubblici e verde di arredo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria. Ha dedotto: l'omessa notifica del diniego al coniuge comproprietario e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento a entrambi i comproprietari; l'insufficienza della motivazione, anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla presentazione e integrazione dell'istanza; il difetto di istruttoria e di prova circa la distanza dell'immobile dalla cinta muraria e dai reperti archeologici di Paestum; la mancata partecipazione della Soprintendenza; l'erronea qualificazione come assoluto del vincolo previsto dalla legge n. 220/1957; la mancata considerazione dello sviluppo edilizio dell'area e l'illegittimità costituzionale della legge istitutiva del vincolo, in quanto fondata su una fascia di rispetto misurata dalla cinta muraria anziché dal singolo bene archeologico. L'appellante ha inoltre contestato la destinazione urbanistica dell'area a parcheggi pubblici e verde di arredo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla mancata notifica al coniuge, ha rilevato che il coniuge non aveva presentato né integrato l'istanza di sanatoria e che, in regime di comunione legale, ciascun coniuge può agire disgiuntamente per la tutela della proprietà comune; pertanto il solo appellante era legittimato a presentare o integrare l'istanza ed era il destinatario del diniego. La doglianza sulla mancata partecipazione procedimentale è stata comunque ritenuta infondata anche perché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. È stata ritenuta adeguata la motivazione del diniego, fondata sul vincolo di inedificabilità e sulla destinazione urbanistica dell'area; il decorso del tempo non ha generato un affidamento tutelabile, potendo l'interessato attivare i rimedi contro il silenzio dell'amministrazione. La prova prodotta sulle distanze è stata ritenuta irrilevante, perché la fascia di rispetto deve essere misurata dal tratto più vicino della cinta muraria, non dal cancello di ingresso o dai reperti interni; inoltre la planimetria e la stessa prospettazione dell'appellante confermavano la ricaduta dell'immobile nella fascia dei mille metri. Il vincolo della legge n. 220/1957 è stato qualificato come assoluto per i fabbricati in muratura: l'amministrazione non doveva quindi compiere ulteriori valutazioni di compatibilità concreta né acquisire la partecipazione della Soprintendenza. Le censure di illegittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate. Il Collegio ha infine rilevato che l'appello sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di interesse, poiché non era stata contestata l'autonoma motivazione costituita dalla destinazione dell'area a parcheggi pubblici e verde di arredo, incompatibile con i manufatti. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47
non sono suscettibili di sanatoria in quanto ... in contrasto con i vincoli che comportano l'inedificabilità e che sono stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse
Esclude la sanatoria delle opere realizzate in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti anteriormente alla loro esecuzione, inclusi i vincoli posti da leggi statali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali o idrogeologici.
art. 1 l. 5 marzo 1957, n. 220
è costituita una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum nel comune di Capaccio
La fascia di rispetto di mille metri deve essere calcolata verso l'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum, assumendo come riferimento il tratto di cinta più vicino al manufatto.
art. 2 l. 5 marzo 1957, n. 220
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa arrecare pregiudizio all'attuale stato della località
Il divieto di realizzare fabbricati in muratura nella zona di rispetto ha natura assoluta; accertata la ricaduta dell'opera nell'area vincolata, l'amministrazione è esonerata da ulteriori valutazioni di compatibilità o di pregiudizio concreto.
art. 4 l. 5 marzo 1957, n. 220
La previsione di mancato indennizzo ai proprietari è stata valorizzata come elemento coerente con l'assolutezza del vincolo.
art. 180 cod. civ.
In regime di comunione legale, l'amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi spettano disgiuntamente a entrambi i coniugi; ciascuno è quindi legittimato ad agire per la tutela della proprietà e del godimento della cosa comune.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullabilità quando, per la natura vincolata del potere e per l'accertata situazione ostativa, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 33 l. n. 47/1985, non è sanabile un'opera edilizia realizzata anteriormente in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto prima della sua esecuzione da una legge statale posta a tutela di interessi archeologici o culturali.
- Quando una legge istituisce una fascia di rispetto misurata all'esterno della cinta muraria di un bene archeologico, la distanza deve essere calcolata dal tratto della cinta muraria più vicino al manufatto, non dal cancello di ingresso né dai singoli reperti situati all'interno dell'area.
- Il divieto legislativo di realizzare fabbricati in muratura entro una fascia di rispetto, se formulato in termini assoluti e accompagnato dall'esclusione dell'indennizzo, non richiede una successiva valutazione amministrativa di compatibilità concreta dell'opera né la partecipazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento del diniego quando, accertata la natura vincolata del potere e la ricaduta dell'opera nell'area assolutamente inedificabile, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
- Il decorso del tempo nella definizione di un'istanza di sanatoria non determina, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua accoglienza; l'interessato può reagire all'inerzia amministrativa mediante i rimedi contro il silenzio.
- È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione che non contesti un'autonoma motivazione ostativa, da sola sufficiente a sorreggere il diniego, anche se fossero fondate le censure rivolte alle altre ragioni dell'atto.
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