Sentenza n. 3509/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all’obbligo di rilasciare entro i termini, successivamente alla presentazione dell’elenco dei cittadini italiani che desiderano adottare i minori bielorussi, la lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia firmata dai vertici della Repubblica Italiana così come previsto dall’art. 9, del Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia da parte dei cittadini della Repubblica Italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla trasmissione alla Bielorussia dell'elenco delle famiglie aspiranti all'adozione, corredato dalla lettera di garanzia prevista dal protocollo bilaterale
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo la trasmissione, il 28 luglio 2025, dell'elenco aggiornato di 102 coppie italiane interessate ad adottare minori bielorussi. Il protocollo bilaterale del 30 novembre 2017 prevedeva che gli enti autorizzati trasmettessero gli elenchi entro il 1° agosto e che la Commissione verificasse i dati e trasmettesse entro il 1° ottobre l'elenco aggiornato alle autorità bielorusse, corredato dalla lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi firmata dai vertici della Repubblica Italiana. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, dell'art. 39 Cost. come indicato nel ricorso, e l'eccesso di potere per vizio del procedimento. Ha sostenuto che l'attività della Commissione costituisse attività di alta amministrazione, soggetta all'obbligo di provvedere, e non atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di rilascio della lettera di garanzia entro un termine stabilito e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inerzia.
La decisione
Nel corso del giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la lista 2025, corredata dalla lettera di garanzia firmata dal Presidente del Consiglio, era stata consegnata all'Ambasciata di Bielorussia a Roma. Ha inoltre riferito che la Commissione per le Adozioni Internazionali, con delibera n. 50/2025 del 9 dicembre 2025, aveva ratificato il provvedimento urgente del 1° ottobre 2025 con cui era stata trasmessa alle autorità bielorusse, tramite l'Ambasciata, una comunicazione volta a verificare la permanenza dell'interesse della Bielorussia a proseguire il percorso adottivo con l'Italia. Il TAR ha ritenuto tale sopravvenuta attività pienamente satisfattiva rispetto al petitum sostanziale, sicché è venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese per giusti motivi.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e di provvedere sull'istanza; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione, poiché la sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 39 Cost.
Indicato dalla ricorrente tra le norme violate; la sentenza non ne esamina il contenuto né la rilevanza.
art. 9 del Protocollo di collaborazione Italia-Bielorussia del 30 novembre 2017
La Commissione, entro il 1° ottobre dello stesso anno, verifica i dati ricevuti dagli Enti autorizzati e, per il tramite dell’Ambasciata, trasmette ufficialmente alla Parte Belarus l’elenco aggiornato dei cittadini della Repubblica Italiana che desiderano adottare i minori bielorussi, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi diretta al Presidente della Repubblica di Belarus, firmata dai vertici della Repubblica Italiana.
Prevede gli adempimenti relativi alla verifica e alla trasmissione dell'elenco delle famiglie aspiranti all'adozione, corredato dalla lettera di garanzia; la sentenza non decide in via definitiva la natura dell'attività né l'eventuale obbligo di provvedere, poiché la pretesa è stata soddisfatta nelle more.
art. 8 del Protocollo di collaborazione Italia-Bielorussia del 30 novembre 2017
Qualora ci siano aspiranti interessati all’adozione, considerato il calendario scolastico della Repubblica di Belarus, gli enti autorizzati trasmettono alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno, gli elenchi dei cittadini italiani che desiderano adottare i minori bielorussi.
Individua il termine e il contenuto della trasmissione degli elenchi da parte degli enti autorizzati; la sentenza lo richiama senza risolvere controversie interpretative.
art. 16 della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il ruolo dell'ente autorizzato nella trasmissione alle autorità straniere delle informazioni sugli aspiranti adottanti; la sentenza non esamina nel merito tale deduzione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un'attività pienamente satisfattiva rispetto al petitum sostanziale del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando l'amministrazione abbia inizialmente omesso di compiere l'attività richiesta; in tal caso il giudice non è tenuto a decidere nel merito la natura dell'attività amministrativa o la fondatezza dei vizi dedotti.
- La consegna all'autorità diplomatica competente dell'elenco delle famiglie aspiranti all'adozione, corredato dalla lettera di garanzia prevista dal protocollo bilaterale, costituisce attività satisfattiva della domanda giudiziale diretta a ottenere tale trasmissione.
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