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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20681/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di crollo di costruzioni colposo con condanna alla pena di otto mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa per Geremia) e che ha dichiarato estinto per prescrizione il capo F) relativo a lesioni colpose aggravate. Geremia deduce di non essere responsabile perché al momento del cedimento la sua impresa non era operativa e le attività di demolizione erano state delegate e svolte dall'impresa Macariello; sostiene inoltre che vi fosse un accordo con il committente e che il versamento di un acconto attesti tale accordo. De Bìasio, direttore dei lavori, contesta il nesso causale tra le presunte omissioni relative a POS/PSC e ponteggi e il crollo, sostenendo che la causa reale sia stata una discontinuità rappresentata da una canna fumaria di confine, non conoscibile da lui, e che i ponteggi/puntellamenti non avrebbero evitato il cedimento verificatosi nella porzione opposta. In sostanza, entrambi censurano la ricostruzione del fatto, il nesso di causalità e l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, concludendo che le doglianze ripropongono un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità e che le motivazioni della Corte d'appello (integrate dalla sentenza di primo grado, configurando una "doppia conforme") sono logiche, coerenti e prive di manifesta illogicità o contraddittorietà. È stata confermata la valutazione che: Geremia, pur avendo delegato l'esecuzione materiale ad altra impresa, è rimasto l'appaltatore responsabile verso il committente (anche alla luce del bonifico e della causale); De Bìasio non ha adottato POS/PSC adeguati né le cautele necessarie (ponteggi, puntellamenti, interdizione della circolazione) che avrebbero potuto evitare il crollo; la presunta canna fumaria non è stata ritenuta causa efficiente del cedimento. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Richiamati gli artt. 150, 151 e 154 in tema di POS/PSC e misure di sicurezza: la Corte ha ritenuto che i piani redatti fossero inadeguati, non rispettassero le fasi previste dalla norma e non prevedessero puntellamenti e ponteggi necessari alla demolizione; ciò ha fondato la responsabilità del direttore dei lavori per omissione delle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza.

  • Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ricorda il limite del sindacato in Cassazione sulla motivazione della sentenza di merito: è ammesso il controllo solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non una riconsiderazione del merito o della valutazione delle prove.

  • Art. 616, comma 1 c.p.p.

    Sulla base di tale norma la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali per il rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • Il titolare dell'appalto mantiene responsabilità verso il committente anche se parte dei lavori sono affidati a subappaltatori: la delega non esonera dall'obbligo di vigilanza e di verifica delle misure di sicurezza.
  • Il direttore dei lavori è tenuto a predisporre e adeguare POS/PSC alle caratteristiche reali del cantiere e ad adottare le cautele idonee (puntellamenti, ponteggi, interdizione della circolazione) quando le ordinanze comunali segnalano rischio concreto; l'inosservanza può integrare responsabilità penale in caso di evento dannoso.
  • La presenza di un difetto occulto o di una discontinuità (es. canna fumaria) può essere rilevante solo se adeguatamente provata e se sussiste la dimostrazione che tale fattore sia stato la causa efficiente dell'evento: mere asserzioni non sopperiscono alla valutazione probatoria contraria dei giudici.
  • In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica; i ricorsi che richiedono nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • La 'doppia conforme' (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello) rafforza la tenuta motivazionale della decisione e rende più difficile il successo del ricorso per cassazione.

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