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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16251/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erario)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di contestazione di sanzioni per violazioni IVA relative all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha comunicato che sull'atto impugnato e sulle sentenze favorevoli all'Amministrazione erano state emesse cartelle di pagamento, per le quali aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge, depositando la documentazione attestante l'avvenuto pagamento integrale delle somme residue richieste dall'Ufficio. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata dei carichi pendenti, poiché la definizione risultava effettivamente perfezionata ed era stata prodotta la documentazione dei pagamenti eseguiti nel medesimo giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della finalità premiale della definizione agevolata, e la declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/1997

    richiamata come base della definizione agevolata dei carichi pendenti a cui la contribuente ha aderito

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/1997

    la Corte afferma che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto dalla parte impugnante non vittoriosa a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata dei carichi pendenti, il giudizio può essere dichiarato estinto solo se risulta provato l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione nel processo della relativa documentazione di pagamento.
  • La definizione agevolata, una volta perfezionata, giustifica la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio, senza che possano essere imposti al contribuente oneri processuali ulteriori incompatibili con la ratio premiale dell'istituto.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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