Ordinanza n. 584/2026 - Palermo, Sezione 3
per la correzione di errore materiale sulla sentenza n. 1888/2024, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1102 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 1888/2024, limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione istante)
Prevale il privato
La controversia
La sentenza n. 1888/2024, già corretta con decreto n. 543/2025, aveva condannato l'Amministrazione resistente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Il decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato n. 3395/2024 aveva invece liquidato al difensore della parte ricorrente ammessa al beneficio la somma complessiva di euro 1.868,75 oltre IVA e CAP. Il Ministero dell'Interno ha presentato un'istanza di correzione, dichiarata inammissibile perché non notificata alle altre parti, nonostante l'avviso e il termine assegnato per sanare l'incombente. La Segreteria generale del TAR ha presentato una distinta istanza, notificata alle altre parti, chiedendo il riallineamento dell'importo indicato nella sentenza con quello risultante dal precedente decreto di liquidazione, precisando che il mancato allineamento era dovuto a un mero disguido nella prima correzione.
La decisione
Il TAR dichiara inammissibile l'istanza di correzione proposta dal Ministero dell'Interno per omessa notificazione alle altre parti. Accoglie invece l'istanza d'ufficio della Segreteria generale, ritenendo che l'indicazione di euro 1.500,00 nel dispositivo costituisca un mero errore materiale, risultante dal mancato coordinamento con il decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato n. 3395/2024. Dispone pertanto la sostituzione dell'importo con euro 1.868,75, oltre IVA, CNAP, rimborso spese generali secondo legge e contributo unificato in favore dell'Erario - Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Ordina alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale proposta da una parte è inammissibile se non viene notificata alle altre parti, anche quando il giudice abbia previamente segnalato l'incombente e assegnato un termine per provvedervi.
- È correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'indicazione nel dispositivo di un importo erroneo derivante dal mancato coordinamento con un precedente decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, quando l'importo corretto risulti univocamente da tale decreto e l'errore sia meramente materiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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