Cassazione Penale, Ordinanza n. 05908/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito con giudizio abbreviato e già condannato dalla Corte di appello alla pena di quattro mesi di reclusione e 688 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione con due censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in tema di applicazione della recidiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata applicazione della continuazione con altro reato già accertato in un diverso processo. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano formulate come critiche di merito, dirette a una rivalutazione del materiale probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo puntuale sia sull'applicazione della recidiva, valorizzando la pluripregiudizialità specifica e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari per altro delitto, sia sull'esclusione della continuazione, evidenziando la distanza temporale tra i fatti, le differenti modalità commissive e la diversa consistenza quantitativa della cocaina.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
recidiva
la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione della pluripregiudizialità specifica e della commissione del fatto durante gli arresti domiciliari per altro delitto.
continuazione
la continuazione è stata esclusa perché il nuovo fatto era temporalmente distante, diverso per modalità e per quantità di droga rispetto al precedente, sicché mancava un sufficiente collegamento unitario.
spese processuali
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata abbia già affrontato in modo puntuale e логicamente coerente le questioni dedotte.
- La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione specifica di emergenze processuali decisive e non può essere formulata in modo generico o come semplice dissenso rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- La recidiva può essere correttamente valorizzata quando il giudice di merito evidenzi elementi concreti di pericolosità e reiterazione, quali la specifica pluripregiudizialità e la commissione del nuovo reato in una situazione detentiva o comunque in costanza di altra misura restrittiva.
- La continuazione va esclusa quando i fatti risultino troppo distanti nel tempo e differiscano sensibilmente per modalità esecutive e caratteristiche concrete, elementi che escludono l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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