Cassazione Civile, Ordinanza n. 12967/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di ampliamento di aree irrigue. In primo grado era stata affrontata, con sentenza non definitiva, una questione di giurisdizione/competenza relativa alla devoluzione ad arbitri delle controversie nascenti dal contratto; nella sentenza definitiva era poi stata accolta una compensazione tra il credito dell'appaltatore, già riconosciuto da lodo arbitrale, e un controcredito risarcitorio del consorzio per asseriti inadempimenti dell'appaltatrice. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame sulla statuizione di competenza/giurisdizione e, pur così, ha poi riformato nel merito il capo sulla compensazione, ritenendo che il controcredito del consorzio non potesse essere opposto perché soggetto alla giurisdizione arbitrale e comunque non adeguatamente provato. Il consorzio ricorre in cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato interno e degli artt. 42, 47 e 819 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., perché, dichiarata inammissibile l'impugnazione sulla competenza, la corte d'appello non poteva riesaminare la devoluzione al collegio arbitrale della pretesa risarcitoria né rimettere in discussione la competenza del giudice ordinario; (2) nullità della motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per avere la corte d'appello criticato la prova documentale e il nesso causale, pur dopo essersi spogliata della potestas iudicandi sul merito; (3) omesso esame di fatti decisivi, incentrato sul dedotto mancato esame dei documenti; (4) violazione delle norme sul giudicato e dell'art. 340 l. 2248/1865 e art. 101 d.P.R. 554/1999, perché il lodo aveva lasciato impregiudicata la sussistenza e l'entità del danno, sicché il giudicato non impediva di far valere il maggior danno insorto e accertabile successivamente; (5) motivo condizionato, assorbito, collegato alla stessa questione della competenza arbitrale.
La decisione
La Cassazione accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti il terzo e il quinto; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte afferma che, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione sulla statuizione relativa alla competenza/giurisdizione, quella statuizione è passata in giudicato interno e non poteva essere sovvertita nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto nuovamente devoluta agli arbitri la pretesa risarcitoria. Inoltre, il giudicato derivante dal lodo riguarda solo l'an debeatur in termini di danno-evento, mentre resta fuori il danno-conseguenza, se espressamente lasciato impregiudicato e insorto in epoca successiva; pertanto la corte territoriale non poteva riesaminare ex novo la sussistenza del danno come se non vi fosse un precedente accertamento coperto da giudicato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per il limite del giudicato interno e per l'efficacia vincolante dell'accertamento non più contestabile
art. 42 c.p.c.
richiamato per affermare che contro le decisioni sulla competenza è ammesso il regolamento necessario
art. 47 c.p.c.
richiamato insieme agli altri articoli processuali nel motivo di ricorso
art. 819 c.p.c.
richiamato nel contesto della devoluzione alla clausola compromissoria e dei rapporti tra giudice ordinario e arbitri
art. 111 Cost.
richiamato con riferimento al vizio di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamato per affermare la risarcibilità del maggior danno successivo alla definizione del rapporto
art. 101 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
richiamato insieme all'art. 340 l. 2248/1865 nel motivo sulla pretesa risarcitoria
Massime di principio
- Se una sentenza è impugnata solo per il capo sulla competenza e tale impugnazione viene dichiarata inammissibile, la statuizione sulla competenza passa in giudicato interno e non può essere successivamente contraddetta da ulteriori affermazioni contenute nella stessa decisione.
- Quando il giudice si dichiara privo di potestas iudicandi sul merito per effetto di una pronuncia pregiudiziale, eventuali argomentazioni di merito svolte ad abundantiam non sono assistite da interesse ad impugnarle e non producono un autonomo effetto pregiudizievole.
- Il giudicato formatosi su un lodo o su una decisione che lasci espressamente impregiudicata la sussistenza e l'entità del danno copre il solo danno-evento o il nucleo già accertato, ma non impedisce di far valere il danno-conseguenza maturato successivamente e ancora da accertare.
- Nel valutare la portata del giudicato, occorre distinguere tra accertamento della fonte del diritto al risarcimento e successiva quantificazione del pregiudizio, ove quest'ultima sia rimasta espressamente riservata o non ancora verificatasi.
- La compensazione giudiziale o l'opponibilità in compensazione di un controcredito presuppone che il credito sia attuale e giuridicamente spendibile nel giudizio competente; se la relativa cognizione appartiene ad arbitri per effetto di clausola compromissoria e relativo giudicato interno, il giudice ordinario non può riesaminarla.
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