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Sentenza

Sentenza n. 2212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 8684/2022, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202505149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune della Spezia nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8684/2022, mediante l’indizione di una procedura di mobilità per la copertura del posto di dirigente con funzioni di Comandante della Polizia Municipale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8684/2022, che aveva annullato la deliberazione della Giunta comunale della Spezia n. 263/2020, con la quale era stata revocata la precedente deliberazione n. 221/2020 relativa all’esperimento di una procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura del posto di dirigente con funzioni di Comandante della Polizia Municipale. Ha sostenuto che la sentenza passata in giudicato imponesse al Comune di indire la procedura di mobilità e gli precludesse il ricorso a una procedura fiduciaria ex art. 110 TUEL. Ha inoltre dedotto che la successiva sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva dichiarato l’illegittimità della seconda nomina del Comandante e del relativo contratto, avesse reso nuovamente vacante il posto e superato la precedente ragione ostativa rilevata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5335/2023. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni e, in subordine, l’indicazione delle modalità di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8684/2022 riguarda esclusivamente gli atti di macro-organizzazione e la prima nomina del Comandante, disposta con decreto sindacale n. 182/2021. La seconda nomina, disposta con decreto sindacale n. 3/2022, appartiene a una sequenza procedimentale autonoma e non costituisce una mera conseguenza esecutiva o necessaria della prima. Il Collegio ha richiamato la precedente sentenza n. 5335/2023, che aveva già escluso che il decreto del 9 luglio 2022 rientrasse nel perimetro oggettivo dell’ottemperanza e aveva rilevato, all’epoca, l’assenza di una posizione vacante. La successiva sentenza della Corte d’Appello di Genova, pur avendo dichiarato illegittima la seconda nomina, non può riattivare il giudizio di ottemperanza già definito né estendere retroattivamente l’oggetto del giudicato. È stata quindi esclusa la possibilità di ordinare in questa sede l’indizione della procedura di mobilità e non è stata esaminata nel merito la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, considerata la difficoltà di ricostruzione della vicenda fattuale; tale compensazione ha comportato anche il rigetto implicito della richiesta del Comune di applicare la sanzione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8684/2022.

    Il giudizio di ottemperanza è delimitato dall’oggetto e dagli effetti del giudicato da eseguire e non può estendersi a provvedimenti autonomi, non consequenziali o non meramente esecutivi rispetto a quelli esaminati nel giudizio definito.

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

    La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di indire la mobilità, ma il giudice non ne esamina autonomamente l’applicabilità, ritenendo comunque estranea la pretesa al perimetro del giudicato azionato.

  • art. 110 d.lgs. 267/2000

    Incarico a tempo determinato in qualità di dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

    La procedura di nomina ex art. 110 TUEL oggetto delle vicende successive è considerata autonoma rispetto alla prima sequenza procedimentale definita dal giudicato amministrativo.

  • art. 96 c.p.c.

    Sanzione richiesta dal Comune per lite temeraria.

    La compensazione delle spese, adeguatamente motivata, implica il rigetto della domanda di applicazione della sanzione per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è rigorosamente delimitato dall’oggetto, dai limiti soggettivi e dagli effetti conformativi del giudicato; non può essere utilizzato per ottenere l’annullamento o l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento autonomo, anche se di contenuto analogo a quello già esaminato e successivo nel tempo.
  • Quando due nomine o provvedimenti amministrativi appartengono a sequenze procedimentali autonome, il secondo non è automaticamente caducato dall’annullamento del primo e la sua legittimità non può essere scrutinata nel giudizio di ottemperanza relativo al primo.
  • Il rinvio per relationem contenuto nel preambolo di un nuovo provvedimento ad atti interni della precedente procedura non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un rapporto di consequenzialità necessaria o di mera esecuzione del giudicato.
  • La sopravvenienza di una decisione giudiziaria che dichiari illegittimo un provvedimento autonomo non riattiva né amplia il giudizio di ottemperanza già definito, se quel provvedimento era stato ritenuto estraneo al perimetro del giudicato.
  • La sopravvenuta vacanza del posto non modifica i limiti oggettivi del giudicato né consente di introdurre in sede di ottemperanza una nuova pretesa organizzativa non direttamente imposta dalla decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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