Sentenza del 06/07/2020 n. 13816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione contro avvisi di accertamento ICI per le annualita' 2006-2010 relativi a tre immobili catastalmente B/1, B/5 e B/7. Il Comune contestava che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto gli avvisi illegittimi sulla base (i) di una pregressa sentenza passata in giudicato (CTP Pistoia n. 245/2008, anno 2005) e (ii) di accertamenti in fatto compiuti nel corso del giudizio secondo cui gli immobili erano destinati a fini culturali (museo) e religiosi (cappella) anche se parzialmente in ristrutturazione. Il Comune ha proposto quattro motivi: violazione delle regole sul giudicato e sull'efficacia vincolante della pronuncia precedente; illecita introduzione in appello di nuovi elementi di valutazione (art.57 D.Lgs. 546/1992); violazione delle norme sull'onere della prova e sull'esenzione (art.7 D.Lgs. 504/1992 e art.2697 c.c.); omesso esame del fatto decisivo che i titoli autorizzativi dei lavori erano scaduti impedendo il completamento dei lavori e l'effettivo utilizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale si fondasse su due autonome ragioni: la presunta efficacia vincolante della sentenza n.245/2008 e un accertamento di fatto reso nel merito circa la destinazione e l'utilizzazione degli immobili negli anni 2006-2010 (due immobili utilizzati in tutto o in parte come museo, uno come cappella). Anche qualora la pronuncia n.245/2008 non fosse stata idonea a costituire giudicato vincolante (la sentenza 245/2008 conteneva prevalentemente considerazioni di diritto e non accertamenti di fatto), l'accertamento distinto e motivato dei giudici di merito riguardo all'effettiva destinazione degli immobili resta in piedi e non e' stato efficacemente censurato. I motivi 2 e 4 sono stati ritenuti infondati (sul secondo, la Corte ha ricordato che l'appellante puo' precisare deduzioni gia' formulate in primo grado; sul quarto, la Corte ha ritenuto che la destinazione non fosse venuta meno nonostante ristrutturazioni e scadenza di titoli). Il terzo motivo e' stato dichiarato inammissibile poiche' mirava a ottenere una rivalutazione di merito delle prove. Sono state condannate le spese del giudizio di legittimita' e imposto al ricorrente il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i
L'esenzione ICI spetta se l'immobile e' destinato o utilizzato per attivita' culturali o religiose protette; il requisito rilevante e' la destinazione/strumentalita' dell'immobile rispetto all'attivita' agevolata. Il mancato utilizzo temporaneo (es. per ristrutturazioni) non esclude l'esenzione, salvo che configuri un mutamento di destinazione o la perdita della strumentalita'.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57
In grado d'appello non e' consentito introdurre nuove eccezioni estranee alla domanda; tuttavia e' ammesso precisare o meglio declinare eccezioni gia' formulate in primo grado. Nel caso, precisazioni in appello della resistente non costituivano nuove eccezioni in senso vietato.
Codice civile, articolo 2697
L'onere della prova grava su chi deduce un fatto. La Corte ha pero' rifiutato di trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito.
Codice civile, articolo 2909
Richiamato nella censura relativa al giudicato esterno: la decisione precedente produce effetti di giudicato solo se contiene statuizioni di fatto o di diritto idonee a vincolare; la Corte ha chiarito che la sentenza del 2008 conteneva per lo piu' ragionamenti di diritto e non accertamenti fattuali suscettibili di efficacia vincolante per periodi diversi.
Codice di procedura civile, articolo 113
Le considerazioni di diritto di una sentenza precedente possono avere valore di indirizzo ma non possono sostituirsi a un accertamento di fatto vincolante; il giudicato si forma sulle statuizioni di fatto e non sulle ragioni di diritto.
Codice di procedura civile, articolo 324
Richiamato in relazione al preteso effetto vincolante del giudicato esterno; la Corte ha escluso che la pronuncia precedente avesse contenuto fattuale tale da operare come vincolo.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Regola sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso quando ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Una sentenza precedente vincolante come giudicato ha efficacia soltanto se contiene statuizioni di fatto relative a elementi costitutivi della situazione giuridica che non siano suscettibili di modifica nel tempo; le considerazioni di diritto, per quanto autorevoli, non producono giudicato vincolante su periodi di imposta diversi.
- Ai fini dell'esenzione ICI prevista dall'art.7 D.Lgs. 504/1992 rileva la destinazione/strumentalita' dell'immobile verso le attivita' protette e, in linea generale, l'utilizzo concreto e attuale; tuttavia l'assenza temporanea di utilizzo (es. per ristrutturazione o inagibilita') non esclude automaticamente l'esenzione salvo che tale situazione costituisca indizio di mutamento di destinazione o perdita della strumentalita'.
- In appello e' vietato introdurre nuove eccezioni non prospettate in primo grado, ma e' ammesso precisare e meglio definire eccezioni gia' formulate; pertanto deduzioni integrative non necessariamente comportano inammissibilita' se non introducono nuovi temi processuali.
- La Corte di legittimita non sostituisce la valutazione di merito: chi pretende la cassazione per vizio di motivazione che equivaudrebbe a una rivalutazione delle prove rischia l'inammissibilita' o il rigetto quando la censura, in sostanza, mira a riconsiderare fatti e prove già valutati dal giudice di merito.
- Se la decisione impugnata si regge su piu' rationes autonomi, la cassazione non e' possibile quando anche solo una di tali ragioni resiste alle censure; e' quindi strategicamente rilevante che il giudice di merito formuli alternativi e autonomi convincimenti sulla questione principale.
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