Ordinanza n. 392/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di una concessione edilizia del 1994 e ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari o titolari edilizi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale di revoca della concessione edilizia n. 563 del 3 giugno 1994 e la conseguente ordinanza di demolizione n. 25 del 25 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure, il ricorso contestava l’affermazione contenuta nel provvedimento di revoca secondo cui il fondo apparteneva al patrimonio indisponibile comunale. Ai fini della decisione cautelare, il TAR aveva ordinato al Comune di depositare una relazione, corredata da documentazione, sul titolo di appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale. Il Comune non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della revoca della concessione edilizia e dell’ordinanza di demolizione. L’inottemperanza del Comune all’ordinanza istruttoria è stata valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ha consentito di desumere, allo stato degli atti e salvo il necessario approfondimento nella fase di merito, sufficienti elementi di fondatezza della censura relativa all’appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale. Il pregiudizio dedotto dai ricorrenti è stato ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento. L’udienza pubblica è stata fissata per il 15 dicembre 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza di sospensione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’inottemperanza del Comune all’ordine istruttorio è stata valutata dal giudice ai fini probatori, consentendo di desumere allo stato una sufficiente fondatezza della censura sull’appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, l’inottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e concorrere a fondare, allo stato degli atti, il giudizio di fumus boni iuris a favore del ricorrente.
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende dall’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile comunale, l’amministrazione deve fornire adeguata documentazione del titolo di appartenenza; la mancata produzione può incidere negativamente sulla sostenibilità cautelare dell’atto.
- La sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è concedibile quando il ricorrente dimostri una sufficiente plausibilità delle censure e un pregiudizio concreto derivante dall’immediata efficacia degli atti, senza che ciò anticipi definitivamente la decisione di merito.
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