Ordinanza n. 31/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat A/12/Imm.sez II – Sogg. Nr 100/2025 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 13.11.2025, notificato in data 21.11.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentato dal cittadino straniero Thiam Ibrahima a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale motivato dalla mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro inizialmente autorizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura di Ascoli Piceno ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, rilevando che non era stato instaurato il rapporto di lavoro con l'impresa beneficiaria della quota di ingresso. Il rapporto era stato invece instaurato con un diverso datore di lavoro. Il ricorrente ha rappresentato di avere denunciato penalmente il datore di lavoro inizialmente autorizzato, imputandogli la mancata instaurazione del rapporto, e ha dedotto che, nelle more, era stato assunto da altra impresa, alla quale aveva presentato una nuova domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Ha inoltre chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego. In attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda penale e della decisione di merito, ha ritenuto dirimente la condotta dello straniero, qualora ne sia dimostrata la buona fede. Ha inoltre considerato l'assenza di elementi di pericolosità sociale desumibili dagli atti e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente la posizione giuridica del ricorrente. Ha disposto che l'Amministrazione rilasci al ricorrente un titolo di soggiorno temporaneo fino alla definizione nel merito del ricorso. Ha fissato l'udienza pubblica per il 5 novembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha valutato la prevalenza della posizione del ricorrente nel bilanciamento degli interessi e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La norma non è espressamente richiamata nel testo; il provvedimento riguarda tuttavia il rilascio di un permesso di soggiorno. La specifica interpretazione normativa non è determinabile dal testo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere sospeso quando la mancata instaurazione del rapporto con il datore inizialmente autorizzato sia riconducibile, secondo una valutazione provvisoria, alla condotta del datore stesso e lo straniero dimostri la propria buona fede.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al diniego di un titolo di soggiorno, l'assenza di elementi di pericolosità sociale e la condotta diligente dello straniero possono rendere prevalente la sua posizione giuridica rispetto all'interesse dell'Amministrazione all'esecuzione immediata del diniego.
- Quando sussistano tali presupposti, il giudice amministrativo può sospendere il diniego e ordinare all'Amministrazione il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito.
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