Cassazione Penale, Ordinanza n. 22931/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Nel giudizio di merito la corte di appello aveva confermato l'assoluzione di quattro imputati dall'imputazione di minaccia aggravata. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso non censurava il merito dell'assoluzione, ma la Corte lo ha ritenuto processualmente inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dalla parte civile, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente; è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. incidendo sulla legittimazione e sulla forma del ricorso per cassazione.
sent. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità imputabile a colpa.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando l'inammissibilità è evidente, la Corte può dichiararla de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove l'impugnazione risulti connotata da profili di colpa.
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